La questione carceraria

Carcere

La questione carceraria

Diritti inviolabili e inefficienze del sistema

L'intervento del Presidente della Cassazione, Ernesto Lupo, al convegno "Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano", tenutosi il 28 luglio a Roma.

La questione carceraria tra diritti inviolabili e inefficienze del sistema.

1. La insostenibile drammaticità della situazione carceraria italiana è espressa dai dati assoluti di sovraffollamento, progressivamente crescenti, dal numero dei suicidi e dei tentativi di suicidi, evidentemente indicativo di una condizione di forte sofferenza umana, dalla percentuale dei detenuti in custodia cautelare che, per quanto diminuita negli ultimi decenni, è pur sempre superiore al 40%, una percentuale decisamente eccessiva, che esprime uno squilibrio in atto nel processo penale italiano.

2. Compete al legislatore, e non certo al presidente della Corte di cassazione, esprimersi su necessità ovvero opportunità di provvedimenti di clemenza. A un anziano magistrato sarà però consentito di rivolgere un pressante appello al legislatore, e perciò alla politica, per realizzare, in ogni caso, interventi strutturali idonei non soltanto a bloccare la crescita del numero dei detenuti, ma anche ad innescare un processo contrario che conduca ad una riduzione progressiva della popolazione carceraria. Vanno certo in questo senso, anche se con modesti risultati, taluni interventi legislativi per il più facile accesso alla detenzione domiciliare e per l’allargamento dell’istituto della messa alla prova. Nella stessa direzione si muove anche la legge n. 62 del 2011 che ha, tra l’altro, previsto per le detenute madri, affinché sia meglio tutelata la relazione di cura e assistenza genitoriale dei figli minori, che almeno un terzo della pena o almeno quindici anni siano espiati presso un istituto a custodia attenuata o, in assenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, presso l’abitazione o in altro luogo di privata dimora, in un luogo di cura, di assistenza o di accoglienza.

Innovazioni condivisibili, ma del tutto insufficienti. E’ indispensabile l’elaborazione e l’attuazione di un progetto che punti insieme alla riduzione della pena carceraria, ma anche e soprattutto dell’area della penalità. E’ la linea politica che fu già perseguita dal disegno di legge del ministro Bonifacio del 1977 (Atto n. 1799/C della VII legislatura) che sfociò poi nella legge n. 689/1981, recante numerose Modifiche al sistema penale.

Se si esaminano senza preconcetti le tipologie, per condanne in esecuzione, degli attuali detenuti, si costaterà che poco meno della metà scontano pene per la commissione di reati contro il patrimonio e una percentuale di non molto inferiore è in carcere per la commissione di reati concernenti le sostanze stupefacenti.

Un ponderato e selettivo programma di depenalizzazione, di attribuzione al diritto punitivo amministrativo di molte delle violazioni meramente formali (penso ora ai reati per inosservanza di ordini o provvedimenti) accompagnato dall’introduzione di formule estintive del reato, nell’ambito delle aggressioni penali non gravi al patrimonio, in connessione con condotte risarcitorie o riparatorie pienamente satisfattive, potrebbe determinare effetti notevoli per prosciugare il flusso di detenuti che quotidianamente entra in carcere, a volte inutilmente e per un periodo ridottissimo, idoneo soltanto a innescare effetti criminogeni e a distrarre il personale penitenziario dai compiti rieducativi e trattamentali in favore dei detenuti con ben diversa stabilità temporale.

3. L’emergenza carceraria chiama in causa non soltanto il legislatore e il governo, ma anche i giudici. I giudici del processo penale di cognizione, per un difetto endemico del nostro sistema che segna spesso una distanza temporale eccessiva tra condanna ed esecuzione della pena, a volte non considerano ciò che succede dopo la condanna, affidando interamente ai giudici di sorveglianza il compito della più adeguata modulazione della pena carceraria in riferimento non tanto al fatto, quanto alla personalità del condannato. Il giudice che condanna sa che la quantificazione della pena è il più delle volte nulla più che la premessa di un lavoro che verrà compiutamente realizzato, anni dopo, dal giudice di sorveglianza con la concessione di misure alternative e di benefici e con gli altri strumenti che la legislazione offre per il perseguimento delle finalità rieducative.

Da qui, e non sembri un paradosso, nasce anche la spinta ad anticipare in corso di processo il ricorso al carcere, al fine di neutralizzare una pericolosità sociale, più o meno sussistente, e di offrire una risposta alla percezione collettiva di insicurezza sociale.

La recentissima sentenza n. 231 della Corte costituzionale sulla custodia carceraria in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, pubblicata qualche giorno fa (che fa seguito alle analoghe sentenze n. 265 del 2010 in riferimento ai reati di violenza sessuale; n. 164 del 2011 in materia di omicidio) ha fatto giustizia degli eccessi di irragionevolezza di una legislazione dell’emergenza (d.l. n. 11 del 2009, convertito con modifiche nella legge n. 38 del 2009), che innesta nel processo, luogo della ricostruzione del fatto e dell’accertamento dell’eventuale responsabilità per quel che si è commesso, istanze di prevenzione criminale proprie di politiche securitarie, che devono rimanere estranee al processo penale.

Sul terreno del contenimento della custodia cautelare carceraria deve essere rivolto un appello ai giudici ad un uso sempre più prudente e misurato della misura cautelare restrittiva, strumento da mantenere nell’eccezionalità, quando nessun altro strumento può essere utilizzato per soddisfare le esigenze cautelari. Tenere sempre presente la concreta realtà carceraria può e deve costituire un efficace antidoto all’uso non necessitato della custodia cautelare e contribuire a far diminuire il dato percentuale dei detenuti imputati, oggi ancora elevato, per quanto inferiore a quello degli anni passati.

4. I giudici di sorveglianza, infine, hanno un compito difficilissimo. Il loro principale ruolo è quello di tutelare i diritti dei detenuti, in particolare i diritti inviolabili che possono essere offesi dalla condizione di restrizione e in conseguenza di scelte dell’organizzazione penitenziaria. La Corte costituzionale, in una importante sentenza (n. 26 del 1999), ha giustamente sancito che “i diritti inviolabili dell’uomo… trovano nella condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa inerenti, connessi alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale condizione. La restrizione della libertà personale secondo la Costituzione vigente non comporta dunque affatto una capitis deminutio di fronte alla discrezionalità dell’autorità preposta alla sua esecuzione”.

E tra i diritti inviolabili messi in crisi dalle carenze di strutture, di mezzi e di risorse v’è il diritto alla salute, che non può essere tutelato a dovere se l’Amministrazione penitenziaria non è in grado di assicurare a ciascun detenuto uno spazio personale di almeno 3 mq., condizione minima di vivibilità nelle camere di detenzione, per evitare, come ha statuito la Corte di Strasburgo – sentenza nel caso Sulejmanovic c. Italia del 16 luglio 2009 – che sia violato il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti, sancito anche dalla Carta europea dei diritti dell’uomo (art. 3).

C’è da chiedersi: quale effettività possono avere le pur necessarie e vincolanti decisioni dei giudici che, conformemente al sistema normativo e alla Costituzione, ingiungano all’Amministrazione penitenziaria l’adozione dei provvedimenti che assicurino le condizioni materiali essenziali per il rispetto della dignità umana dei detenuti, se essa non ha, e non potrà avere almeno in tempi brevi, i mezzi per sopperire ai loro bisogni?

Il carcere, in queste condizioni, rischia di essere un fattore generatore di illegalità, in contrasto palese e inaccettabile con la sua fisionomia normativa.

I nostri giudici di sorveglianza non possono fare quel che la Corte federale della California ha disposto di recente (l’8 aprile 2009), ingiungendo al Governatore la riduzione, entro il termine massimo di due anni, della popolazione carceraria di 40.000 unità (cfr. Questione Giustizia 2009, fasc. 5, p. 122).

L’impossibilità di soluzioni così radicali non deve però impedire ai magistrati italiani, che ben conoscono le criticità del circuito carcerario, di utilizzare, nel rispetto della legge, ogni possibile soluzione alternativa o sostitutiva alla detenzione carceraria, in attesa che la politica faccia le scelte che le competono.

28/07/2011

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