Per una svolta garantista della giustizia penale

Siamo partiti!

Sabato 6 giugno si è tenuto a Napoli l’incontro dal titolo “Per una svolta garantista nella giustizia penale. Mobilitiamoci!” organizzato da Volere la Luna, Magistratura democratica e Giuristi democratici. È stata una giornata importante. Non era scontato, infatti, che oltre dieci associazioni di giuristi, di operatori e di studiosi rispondessero all’appello per una mobilitazione finalizzata a un cambiamento, all’apparenza impossibile, della giustizia penale. Eppure è accaduto. Siamo solo all’inizio, ma un primo passo è stato fatto. E sono stati individuati alcuni punti fermi, ribaditi in molti interventi (ascoltabili integralmente nella registrazione di Fuoriluogo , il cui sito ne pubblica anche un breve sunto ). Provo a riassumerne i principali, pur con l’inevitabile filtro di una interpretazione soggettiva.

Primo. Non sono, quelli che viviamo, tempi di riforme di segno progressivo e garantista: per il populismo penale imperante, per le scelte giustizialiste della maggioranza di governo, per le ammaccature referendarie, perché la legislatura volge al termine e – come sempre accade – il suo ultimo scorcio non si presta a riforme impegnative. Ciononostante – e anzi proprio per questo – un confronto stabile e propositivo tra giuristi democratici e associazioni che li rappresentano è indifferibile e necessario. Indifferibile perché una cultura comune e una rete di rapporti non si creano volontaristicamente dall’oggi al domani, ma esigono tempo, impegno e convinzione. Necessario perché la crisi della giustizia penale si aggrava e non si vedono, all’orizzonte, soluzioni convincenti. Ma necessario anche per altre ragioni che riguardano specificamente il modo dei giuristi. La prima ragione è che il referendum ha lasciato nel campo dei giuristi democratici incomprensioni e strascichi che vanno elaborati e superati se si vuole riprendere un percorso comune (condizione necessaria per non essere condannati all’irrilevanza). La seconda ragione è che la logica delle corporazioni separate si sta rivelando sempre più di corto respiro. Fino a qualche anno fa l’avvocatura, la magistratura e, in qualche misura, l’accademia avevano un’audience propria sulla scena politica. Oggi quella stagione è passata e le rappresentanze delle singole categorie di giuristi in quanto tali sono sempre più irrilevanti: l’accademia è frammentata e riesce ad esprimersi solo con qualche appello inascoltato o vissuto dalla politica con irritazione e fastidio, l’avvocatura esce dal referendum spaccata e con evidente mancanza di identità, la magistratura è capace di barricate difensive ma non riesce da tempo (anche per le proprie divisioni interne, peraltro salutari) a esprimere un progetto di cambiamento. Oggi la possibilità di avere un qualche rilievo sulla scena politica e culturale passa attraverso le idee più che attraverso le appartenenze e il peso delle idee è tanto più forte quanto più condiviso tra professionalità diverse. Da qui una motivazione aggiuntiva per la nostra iniziativa.

Secondo. La crisi della giustizia penale è, insieme, di ineffettività e di ipertrofia. La contraddizione è solo apparente, ché si tratta di due facce della stessa medaglia. Una giustizia penale dilatata a dismisura, che penetra tutti gli interstizi della vita sociale, non può, infatti, essere esercitata in modo uniforme ma è destinata, inevitabilmente, ad essere selettiva. Ed è superfluo dire che la selezione non è casuale ma coerente con gli interessi, i desiderata, la cultura di chi governa e amministra la giustizia: anzitutto la maggioranza politica (che sforna leggi e decreti e fornisce – o lesina – mezzi e risorse) e, poi, la magistratura (che non è – non può essere – la semplice “bocca della legge” evocata da Montesquieu ma ci mette del suo nel produrre interpretazioni, sentenze, misure cautelari e quant’altro). Di qui alcuni impegni immediati per chi – come noi – vuole condurre la giustizia penale in un alveo democratico e ridurre forzature, arbitrî e strumentalizzazioni. Il primo impegno è quella di perseguire la riduzione dell’ambito della estensione del diritto penale, contrastando la tendenza che ha portato, negli ultimi 30 anni, al varo di ben 300 leggi, in media 10 per anno, contenenti nuovi reati o aumenti di pena (con un record in questa legislatura, nella quale i delitti e gli aggravamenti pena introdotti sono stati addirittura 60). Ridurre, quantomeno, il diritto penale anche se non sono a portata di mano gli obiettivi del “diritto penale minimo” e della “riserva di codice” teorizzati da Luigi Ferrajoli o di quel “qualcosa di meglio del diritto penale” che Franco Bricola contrapponeva a chi invocava un “diritto penale migliore”. Non ci sono bacchette magiche né soluzioni miracolistiche ma una prospettiva da perseguire sì: l’introduzione di una regola politica (se non di un precetto costituzionale) che vieti di prevedere nuove fattispecie penali o nuove pene o di modificare quelle esistenti con decreto legge. Il diritto penale è materia troppo delicata (e terribile) per lasciarla in balia delle emozioni e delle pressioni dell’opinione pubblica. Ciò non eviterebbe abusi e strumentalizzazioni ma potrebbe limitarli in maniera significativa.

Terzo. Il garantismo è stato fino ad oggi coltivato e perseguito, prevalentemente, sul piano processuale. A ragione, ché il suo terreno di elezione è la difesa e la tutela del singolo di fronte alle pretese (fondate o strumentali) del potere. E – come scrive, ancora, Luigi Ferrajoli – il suo senso più autentico è racchiuso nel principio che impone ai giudici “di assolvere in assenza di prove anche se tutta l’opinione pubblica vuole la condanna e di condannare in presenza di prove anche se tutti vorrebbero l’assoluzione”.  È questo il nucleo e il fine del “giusto processo”, ma i fatti dimostrano che non basta. Lo abbiamo scritto già nel manifesto con cui è stata indetta questa iniziativa. Negli ultimi 50 anni ilprocesso penale è profondamente mutato. Il potere di incidere sulla libertà personale è stato sottratto al pubblico ministero e attribuito in via esclusiva al giudice; il diritto dell’indagato di essere informato dell’inizio di un procedimento a suo carico e di essere assistito sin ab initio da un difensore è diventato stringente; è scomparso il mandato di cattura obbligatorio e si sono moltiplicati gli aggettivi per descrivere le condizioni che legittimano la limitazione della libertà personale; sono stati previsti termini rigorosi per la custodia cautelare e (anche) per le indagini; è stato totalmente rinnovato il processo, diventato da inquisitorio a (timidamente) accusatorio; l’odiosa espressione “libertà provvisoria” (triste ammissione che ad essere definitiva è solo la detenzione) è uscita dal vocabolario giuridico; è stato riscritto l’art. 111 della Costituzione stabilendo in dettaglio i princìpi del “giusto processo” e del contraddittorio; sono state introdotte, per mitigare la durezza della custodia in carcere, diverse misure cautelari non detentive. E, a fianco, è intervenuta, travolgendo il mito della fissità della pena detentiva, la riforma penitenziaria, a cui sono state affiancate diverse misure alternative al carcere. Ciononostante, il punto di caduta del processo penale, il carcere, lungi dal subire una riduzione si è ulteriormente esteso, passando dai 23.190 ospiti del 31 dicembre 1970 agli attuali 64.436. E ciò pur in presenza di una flessione dei reati, che hanno visto il loro tetto massimo nel 1991-92. Non solo, ma il carcere è, sempre più, il ricettacolo di migranti, marginali e ribelli. Sottolinearlo non significa parlar d’altro ché le garanzie del processo non sono, ovviamente, un armamentario formalistico avulso dai suoi esiti. Il garantismo deve, dunque, andare di pari passo con appropriati interventi sul piano sostanziale, invertendo il proibizionismo che contrassegna la legislazione sugli stupefacenti e la disciplina dell’immigrazione, eliminando le norme tese a reprimere il dissenso e il conflitto sociale in quanto tali e ripristinando un quorum ragionevole per la concessione di amnistia e indulto (che sono tuttora potenziali valvole di sfogo fondamentali di fronte a un’irragionevole espansione del carcere).

Quarto. Ma anche il modello classico del garantismo processuale richiede una rivisitazione che sottolinei la necessità di un modello di stretta legalità nel processo e di un sistema predeterminato e rigoroso di garanzie per l’inquisito, nella consapevolezza che il vincolo delle regole è il limite strutturale dell’intervento penale e l’ancoraggio fondamentale della sua legittimazione. Esso, lungi dall’essere concessione agli “avversari” della legalità o della democrazia, è esigenza della giurisdizione, ragione prima della sua indipendenza. Ciò toglie ogni plausibilità al ricorso – in concreto assai diffuso – a prassi sostanzialistiche o a “scorciatoie” in vista di risultati ritenuti utili. Anche qui la conseguenza è evidente e impone ulteriori aggiustamenti processuali e, insieme, interventi critici nei confronti delle decisioni giudiziarie che vanno in direzione opposta.

Nell’attuale situazione politica – già lo si è detto – un approccio siffatto può apparire velleitario e poco realistico, ma non è così. Al contrario, solo muovendosi subito è possibile creare (o consolidare) una cultura garantista condivisa tra i giuristi democratici e, con essa, le condizioni per un’attività di stimolo e di analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali (magari costituendo degli appositi osservatori) e per un’opera di pressione sulla politica (impegnata in una lunga campagna elettorale e, poi, in una nuova legislatura in cui i temi della giustizia avranno, inevitabilmente, un ruolo centrale). Di qui il progetto, condiviso in tutti gli interventi, di passare, in autunno, a una fase più operativa e strutturata.