Da “In consiglio dal 15 maggio al 1° giugno 2023. Fatti e considerazioni”

In Consiglio ci interessa

Da “In consiglio dal 15 maggio al 1° giugno 2023. Fatti e considerazioni”


Domenica [Mimma] Miele è consigliera del CSM, eletta con Magistratura democratica. Con regolarità e accuratezza ci informa di quello che accade al Consiglio Superiore della Magistratura.


Dai suoi resoconti il Gruppo comunicazione di Magistratura democratica intende trarre alcuni spunti per fornire i termini essenziali di quello che ci interessa, perché riguarda (che lo sappiamo o no, che lo vogliamo, o no) la quotidianità della giurisdizione.
 


"È stata approvata a maggioranza la proposta, licenziata all’unanimità dalla terza commissione, relativa all’individuazione delle sedi dei MOT per la scelta del prossimo 14 giugno. La proposta della commissione, è stata formulata, come ho illustrato in plenum, sulla base dei seguenti criteri, condivisi all’unanimità da tutta la terza commissione: si è tenuto conto del dato statistico fornito dalla struttura del consiglio, scegliendo di coprire del tutto - quindi a prescindere dalla percentuale di scopertura - le sedi piccole (giudicanti fino a ventuno unità e requirenti fino a nove) in ragione della considerazione che in un ufficio di piccole dimensioni la scopertura ha ricadute maggiormente rilevanti rispetto ad un ufficio di grandi dimensioni - basti pensare all’organizzazione dei turni o al godimento delle ferie, o  anche alle assenze per malattia o oneri di cura. Da essi, si è ritenuto di escludere gli uffici distrettuali di sorveglianza e minori situati nei capoluoghi di distretto di cui alla legge 380 del 1989, ad eccezione di quelli che presentavano una scopertura rilevante anche in considerazione dei flussi in uscita determinati dai recenti trasferimenti deliberati dal consiglio (ad es. procura minori Milano). Inoltre, nel computo complessivo delle scoperture si è tenuto conto dei recentissimi tramutamenti deliberati dal plenum - la settimana precedente - e segnatamente del flusso in uscita dal Tribunale di Siena, dal Tribunale di Mantova e dalla Procura di Nocera Inferiore, e di quelli, conseguenti, in ingresso a Viterbo. Si è tenuto conto dei riconoscimenti dei benefici ex l.104, di quelli di cui l. 100 (coniuge militare), nonché del prossimo ingresso in alcuni uffici dei cosiddetti ““MOT solisti”, ossia quelli del precedente concorso che non hanno ancora preso le funzioni, (e che quindi sfuggono alla rilevazione statistica), ma per i quali la sede, tuttavia, è stata già assegnata d’ufficio all’atto della scelta della sede. Si è scelto poi di garantire la copertura a tutti quelli uffici per i quali i bandi di tramutamenti sono andati deserti negli ultimi concorsi (S.A. o S.A.L.). Per gli uffici di medie e grandi dimensioni il dato statistico della percentuale di scopertura è stato coniugato poi con quello relativo ai flussi ed ai carichi di lavoro, cercando di riportare la percentuale di scopertura quanto più prossima a quella della media nazionale (pari al 15%). Quanto ai flussi, il dato della pendenza pro capite, ricavabile da quanto a disposizione del consiglio, è stato coniugato con i dati così come illustrati, motivati ed argomentati nelle doglianze dei dirigenti degli uffici inviate al consiglio, atteso che il dato statistico a disposizione del consiglio è un dato meramente quantitativo (trattandosi di dato non disaggregato, che non evidenzia quindi la qualità degli affari, ma solo la qualità). Non si è tenuto conto delle scoperture per applicazioni endo o extradistrettuali, né delle assenze per malattia o oneri di cura, trattandosi di situazioni temporanee e limitate in un determinato arco temporale (dati, di converso, rilevanti per altre commissioni - ad es. la settima - che provvedono a “trasferimenti” del tutto temporanei e limitati nel tempo, es: applicazioni e supplenze). La proposta, come dicevo, è stata approvata a larghissima maggioranza, perché vi era una proposta alternativa - depositata solo in plenum - votata da cinque consiglieri (D’Auria, Forziati, Bisogni, Laganà e Fontana), che, se pur dava atto, nelle premesse e negli interventi, della bontà delle scelte e dei criteri adottati dalla terza commissione, prevedeva poi una deroga ai criteri medesimi solo per alcuni uffici, considerando sia le scoperture transitorie (malattie, maternità, applicazioni) che il dato statistico aggregato, in assenza di una analisi qualitativa dei flussi

[…]


tutti gli interventi in plenum hanno sottolineato la bontà dei criteri adottati dalla terza commissione, criticandone tuttavia (da parte dei presentatori della proposta alternativa) la rigidità nell’applicazione concreta dei criteri stessi. Come terza commissione abbiamo ritenuto di mantenere fermi i criteri generali, deliberati all’unanimità prima della individuazione in concreto delle sedi, proprio al fine di garantire la massima trasparenza e la leggibilità della scelta operata, fugando ogni e qualsiasi ombra legata a possibili assecondamenti di interessi di campanile o comunque localistici, che, di converso, deroghe generiche, se non sommarie, avrebbero potuto comportare."


Le questioni che ci interessano


La scelta delle sedi da parte dei magistrati ordinari in tirocinio non riguarda solo l'ufficio cui essi saranno destinati, ma investe altresì le effettive funzioni che i neomagistrati andranno ad esercitare. La questione investe soprattutto le funzioni giudicanti, classicamente ripartite tra il settore civile e quello penale, ma anche negli uffici requirenti con dimensioni non piccole può esservi la necessità di destinare a specifici settori i nuovi colleghi che, con la scelta della sede, esauriscono il tirocinio generico (peraltro ridotto per questa tornata concorsuale a sei mesi) ed entrano in quello mirato. Tale tirocinio dovrà, pertanto, essere svolto con assegnazione a magistrati che esercitino la/le funzione/i che i colleghi andranno ad espletare nella sede prescelta e che il dirigente dell'ufficio avrà indicato a seguito dell'espressa richiesta che gli è stata rivolta dal Consiglio Superiore della Magistratura. La ragione di questo è evidente: il neomagistrato deve essere indispensabilmente formato per la specifica funzione cui è destinato in quell'ufficio, poichè questo è l'unico periodo nel quale può formarsi per essa in modo esclusivo senza avere altre incombenze. Occorrerà che questo periodo permanga per intero nella corrispondenza funzionale rispetto al settore dell'ufficio di destinazione, per garantire una formazione sul campo necessaria e peculiare, non a caso definita tirocinio mirato. 


La circolare sulle tabelle degli uffici giudicanti, dall'art. 142 all'art. 145, prevede espressamente una disciplina rigorosa per garantire la vincolatività delle proposte di variazione tabellare adottate dal dirigente dell'ufficio, conseguenti alle indicazioni dei posti da riservare al magistrato in tirocinio al momento della presa di possesso nell'ufficio di destinazione, stabilendo che esse non possono essere successivamente modificate o derogate se non per motivi di servizio dell'ufficio o di salute del magistrato, non altrimenti superabili; in questo caso la modifica deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio Superiore della Magistratura che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione e segnala la violazione di tale disposizione ai titolari dell'azione disciplinare.


Questa normativa si fa carico, quindi, anche di quelle situazioni che possono sopravvenire in un ufficio giudiziario (quali ad esempio trasferimenti, congedi, esoneri, etc.) e pertanto legittimare la modifica dell'iniziale indicazione, ancorandola a situazioni oggettivamente non preventivabili e a cui non si può far fronte diversamente, come ad esempio richiedendo l'applicazione delle tabelle infradistrettuali o applicazioni. 


La rigidità di questa normativa può determinare frizioni interne o oggettive criticità che spetta al dirigente, innanzitutto, affrontare e risolvere, ma non solo: anche i magistrati dell'ufficio devono comprendere le specifiche esigenze che regolano l'assegnazione del magistrato in tirocinio all'ufficio di destinazione con le funzioni e la particolare condizione in cui questi si trova senza alcuna esperienza giurisdizionale precedente e con la sola formazione teorico-pratica svolta negli ultimi sei mesi.


I dirigenti devono assicurare l'applicazione di detta normativa evitando indulgenze verso i colleghi più anziani già presenti in ufficio, i quali devono, invece, agevolare il dirigente nell'adeguata accoglienza del nuovo magistrato, assicurando anch'essi il rispetto di quelle regole necessarie per un inserimento il più possibile senza attriti di un magistrato ancora in formazione.


È una condotta che devono tenere tutti i magistrati, per il rispetto di quelle norme della cui importanza dobbiamo essere assolutamente consapevoli, perchè anche questo è espressione dell'acquisizione di una cultura del nostro governo autonomo, alla quale dobbiamo essere fedeli non solo con le parole, ma con i comportamenti di tutti i giorni.

Bruno Giangiacomo

15/06/2023

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