Un’ispezione? Un monitoraggio? Un controllo continuato?

La vicenda che ha riguardato il nucleo familiare residente in Abruzzo, assurto alle cronache come la “famiglia del bosco”, è purtroppo ben nota. La complessità del caso che il Tribunale per i minorenni dell’Aquila si è trovato a valutare non è stata, tuttavia, restituita da quell’apparato politico – mediatico che lo ha strumentalizzato per fini propagandistici nel corso della campagna referendaria dello scorso mese di marzo. La ricercata elevazione del caso in esame a simbolo della frizione tra la concezione liberale e quella propria dello Stato sociale del rapporto Stato – cittadino, ha volutamente omesso di soffermarsi sui tentativi esperiti da servizi sociali e magistrati di individuare un punto d’equilibrio tra la libertà educativa riconosciuta alla famiglia e i limiti ad essa imposti dall’ordinamento a tutela del preminente interesse dei minori.

Ma l’intensa campagna mediatica, condotta anche da esponenti della maggioranza politica, che ha riguardato la vicenda giudiziaria non è stata l’unica e nemmeno la più insidiosa tra le forme di pressione esercitate nei confronti dei magistrati in essa coinvolti. Il 13 marzo 2026 – pochi giorni prima della data fissata per lo svolgimento del referendum costituzionale – il Ministro della Giustizia ha infatti disposto un’ispezione al Tribunale per i minorenni dell’Aquila, al fine di accertare il rispetto dei criteri di imparzialità, correttezza e riservatezza nell’ambito del procedimento che aveva disposto l’allontanamento dei figli dai genitori e il loro collocamento in una casa-famiglia. L’oggetto dell’ispezione atteneva, in particolare, all’ordinanza emessa il 6 marzo 2026 con la quale il Tribunale – che aveva già dichiarato la sospensione della responsabilità genitoriale della coppia – aveva disposto l’allontanamento dei minori dalla madre e il loro trasferimento in una nuova struttura, a seguito delle reiterate segnalazioni provenienti dagli operatori della prima casa-famiglia circa i comportamenti fortemente oppositivi della donna.
Ebbene, l’ispezione, presentata come un’inchiesta mirata ad accertare eventuali “criticità” della predetta ordinanza, si è trasformata in una sorta di continuativo monitoraggio dell’operato del Tribunale, realizzatosi tramite richieste di informazioni e documentazione attinenti al merito del procedimento, anche dopo che gli ispettori avevano lasciato il capoluogo abruzzese, come denunciato dalla presidente del Tribunale in un quesito posto al CSM al fine di accertare se quelle richieste formulate dagli ispettori rientrassero tra le potestà ispettive riservate al ministro della Giustizia.

La legge del 2 agosto 1962, n. 1311, che regolamenta il potere ispettivo riconosciuto al ministero della Giustizia nei confronti degli uffici giudiziari e dei singoli magistrati, all’articolo 7, nel regolamentare le verifiche ispettive nei confronti dei magistrati, dispone che il Ministro può disporre, quando lo ritenga opportuno, ispezioni negli uffici giudiziari, che possono essere anche parziali «al fine di accertare la produttività degli stessi, l’entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati». A sua volta, l’articolo 12, nel caso di ispezione mirata nei confronti di un magistrato, stabilisce che l’ispettore, al termine dell’attività di verifica, deve riferire al ministro in merito al servizio prestato dallo stesso, «alle attitudini ed alla capacità da lui dimostrate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, nonché su ogni altro fatto o elemento suscettibile di valutazione in sede disciplinare».

A fronte di tale quadro normativo – rispetto al quale risulta estranea la possibilità di ispezioni mirate a verificare il contenuto di singoli procedimenti e provvedimenti, al di fuori di profili suscettibili di rilievo disciplinare – si coglie l’eccentricità dell’ispezione disposta nei confronti del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Eccentricità che emerge tanto nell’an – riguardando essa un procedimento in fase di svolgimento – quanto nel quomodo – se si considerano le richieste avanzate dagli ispettori rispetto ai profili che avrebbero dovuto costituire oggetto di valutazione. È evidente, difatti, come la richiesta ispettiva di produzione degli atti istruttori del procedimento si riferisca ad atti la cui valutazione, ai fini della decisione, costituisce il cuore della funzione giudiziaria espletata dal Tribunale, di cui occorre preservare l’autonomia di giudizio. L’interesse dei minori avrebbe dovuto costituire l’unica “preoccupazione” dei giudici chiamati a pronunciarsi nel procedimento in esame, senza che la loro valutazione venisse inquinata dal timore di possibili ripercussioni ispettive o disciplinari. Di contro, per le modalità e le tempistiche con cui l’ispezione in esame si è svolta, è indubbio che essa abbia costituito un’indiretta forma di pressione nei confronti di quei magistrati.

È evidente, allora, come non è affatto sufficiente che l’indipendenza della magistratura sia sancita, a chiare lettere, da norme di rango costituzionale, tuttora vigenti, essendo necessario che la stessa venga concretamente garantita da indebite interferenze del potere politico nell’amministrazione della giustizia. Del resto, quale modo migliore per condizionare l’operato dei magistrati se non quello di instillare in loro il timore di possibili ripercussioni personali e professionali a fronte di provvedimenti sgraditi alla sensibilità politica del governo di turno?
In quest’ottica, l’ispezione disposta dal ministro della Giustizia, a prescindere dall’esito positivo a cui sono giunti gli ispettori, per assenza di rilievi all’operato dei magistrati, ha, di per sé stessa, con le sue modalità di “controllo continuato”, rappresentato un vulnus per l’indipendenza della magistratura.
Valore, quest’ultimo, non fine a sé stesso, ma necessario a garantire che i magistrati, nella valutazione dei procedimenti ad essi affidati, non tengano in conto elementi diversi da quelli emersi nel corso dell’istruttoria e non emettano decisioni condizionate da interessi estranei a quelli delle parti in causa.
La vicenda ha reso evidente come, al di là degli esiti del referendum costituzionale, i pericoli per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura si annidino in un uso distorto dei poteri riconosciuti dall’ordinamento agli altri soggetti politico – istituzionali, rispetto al quale occorre, come cittadini e magistrati, rimanere vigili.