L'intervento di Domenica Miele al Plenum del Csm del 13 luglio 2023

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L'intervento di Domenica Miele al Plenum del Csm del 13 luglio 2023


L’esercizio della funzione giudiziaria secondo imparzialità, indipendenza ed equilibrio costituiscono i presupposti di ogni valutazione di professionalità dei magistrati: indipendenza che, nella costante giurisprudenza consiliare consiste nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influire negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione;

 
imparzialità che consiste nell’esercizio della giurisdizione condotto in modo obiettivo ed equo rispetto alle parti; equilibrio che consiste nello svolgere le funzioni giurisdizionali con moderazione e senso della misura, senza nessuna determinazione di tipo ideologico, politico o religioso.


Nello specifico, per quanto attiene alla procedura di conferma, l’art. 72 del T.U. in uno alla precisazione relativa alle modalità di verifica della capacità organizzativa, prevede espressamente, al comma 2, che “la verifica deve altresì riguardare la competenza tecnica, l’autorevolezza culturale e l’indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive”.


La prima valutazione che qui mi preme fare, quindi, è di ordine giuridico. Quando l’art. 72 comma 2 TU afferma che la verifica deve riguardare la competenza tecnica, l’autorevolezza culturale e l’indipendenza da impropri condizionamenti”, specifica che tali parametri valutativi vanno iscritti nelle condotte “espresse nell’esercizio delle funzioni direttive e semidirettive” , dunque con riferimento alla competenza, all’autorevolezza e all’indipendenza che devono risultare dalle condotte professionali nel campo direttivo o semi-direttivo, e non dalla vita privata del magistrato.


Eppure, nella proposta A, si contesta al dott. Sirianni di non essere più in possesso del requisito dell’indipendenza per essere “condizionato” dall’attività di sostegno tecnico offerta amichevolmente a Domenico Lucano.


Le espressioni ideali che emergono da quelle conversazioni concorrono a definire – e, quindi, a condizionare, se vogliamo – le convinzioni intime del dott. Sirianni, non certo il suo modo di intendere e, soprattutto, per quanto qui di interesse e oggetto di valutazione, di esercitare e organizzare la giurisdizione. Si tratta di profili diversi, tanto che nessuno oserebbe mettere in discussione – ai fini della conferma – le capacità professionali del dott. Sirianni in relazione all’attività svolta presso la sezione lavoro della Corte d’Appello di Catanzaro. Del resto per ben due volte, il consiglio giudiziario di Catanzaro, proprio nella procedura di conferma in oggetto, si è espresso all’unanimità per la conferma del dott. Sirianni.


D’altronde, come già ha evidenziato il consigliere Cosentino nella relazione illustrativa della proposta B, che convintamente sostengo, le conversazioni intercettate tra Lucano e Sirianni attengono a temi: A) del tutto alieni alle funzioni svolte da Sirianni, che coordina brillantemente la sezione lavoristica della Corte d’Appello di Catanzaro ( i consigli dati riguardano procedure amministrative e/o penali); B) geograficamente non riconducibili alla sede in cui Sirianni esercita le proprie funzioni (distretto di Catanzaro) atteso che i procedimenti del Lucano riguardano altro distretto (Reggio Calabria).  Dunque, sono relative a vicende rispetto alle quali il dott. Sirianni non potrà mai avere concrete interferenze svolgendo egli funzioni di giudice del lavoro, che non ha competenza in materia di immigrazione, né in materia amministrativa e non svolgendo, appunto, funzioni penali, e relative a fatti accaduti (e quindi giudicabili) in un distretto di CA diverso da quello ove il Sirianni lavora.  


Ma andiamo oltre: Sirianni non ha interceduto presso colleghi che avrebbero astrattamente potuto condizionare il procedimento, non ha coinvolto alcun altro esponente della magistratura nell’attività di “supporto amicale” garantito a Lucano, non ha tentato di muovere leve nell’autogoverno della magistratura.


In altre parole, le conversazioni con Lucano non hanno avuto – né potevano avere – alcun impatto sull’esercizio della giurisdizione, sulle decisioni giudiziarie, sull’organizzazione della sezione lavoro, nei rapporti coi colleghi, neppure questi in alcun modo condizionati dalle conversazioni private di Sirianni. Non c’è traccia di alcun condizionamento effettivo, né potenziale.


Ancora, la privatezza è un dato da tenere in considerazione. Volendo prescindere dal dato oggettivo del dovere di valutare le condotte “espresse nell’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive”, che di per sé individua in maniera netta l’oggetto delle nostre determinazioni, la natura delle dichiarazioni che minerebbero l’indipendenza del dott. Sirianni non è pubblica, ma privata. Insomma, le conversazioni sono state rese pubbliche in ragione del contesto investigativo, ma non si tratta di esternazioni pubbliche.

Là dove si aderisse all’impostazione metodologica che sottostà alla proposta A, dovremmo, di converso, ritenere che le espressioni private della sensibilità culturale e dei convincimenti ideali – già ritenute irrilevanti sotto il profilo penale, tanto quanto sotto quello disciplinare e sotto il profilo dell’art. 2 LG– siano, invece, elementi di per sé sufficienti a pregiudicare l’accesso o la conferma nelle funzioni semidirettive. Quindi, se così fosse l’autorevolezza culturale e l’indipendenza dovrebbero essere riscontrate soltanto in quei magistrati refrattari, anzi estranei, all’attivo impegno culturale e sociale. E quanti degli attuali direttivi e semi-direttivi dovrebbero non essere confermati nel ruolo ricoperto se potessimo avere accesso ad una infelice – ma lecita e disciplinarmente irrilevante – serie di conversazioni private?

E mi chiedo, e soprattutto vi chiedo, quanto di noi che sediamo oggi in questo plenum non hanno dato consigli ad un amico che ce li chiedeva? ( ovviamente su questioni che mai sarebbero potute cadere sotto il proprio vaglio). Mi sfugge, dunque, di cosa stiamo parlando…….


D’altronde, non è pensabile, né, francamente ipotizzabile, che, un magistrato, al pari di ogni cittadino, non abbia le proprie sensibilità culturali. Ma solo laddove tali sensibilità vengano utilizzate per piegare strumentalmente la norma, distorcendola, ovvero si traducano in impegno attivo nell’agone politico, può determinarsi una distorsione, una opacizzazione nel percepito sociale della sua immagine e della sua credibilità. Non certo, e giammai, la sensibilità culturale, i singoli consigli offerti riservatamente ad un amico per fatti dei quali non si dovrà mai occupare, come prima detto.


Peraltro, diversamente ragionando e seguendo il sentiero argomentativo prospettato nella proposta di delibera di non conferma, dovremmo, come CSM, interrogarci su nomine di recente deliberate e relative ad uffici direttivi di legittimità, conferiti a colleghi che pubblicamente ed in maniera netta, si è espresso su temi sensibili in tema di diritti fondamentali delle persone e di diritti civili riconosciuti dal nostro stato diritto (unioni civili, aborto) . Questioni sulle quali verosimilmente egli  si troverà presto o tardi a decidere facendo parte dell’organo di nomofilachia.


Infine, una considerazione: a mio parere davvero grave sarebbe l'approvazione da parte di questo Consiglio, da parte dell’istituzione che dovrebbe garantire l’indipendenza della magistratura, di una delibera di non conferma così motivata, perché così facendo si direbbe a tutti i magistrati che non potranno mai più esprimere loro opinioni, in conversazioni private e riservate, perché diversamente si interverrà in reprimenda; perché così facendo si afferma il principio che far parte di un gruppo associato di magistrati, nel quale si discute di diritto e di diritti a 360°, di un gruppo aperto al confronto con la società civile, e che si è speso pubblicamente a difesa di un progetto d'integrazione sociale -in una parola far parte di Magistratura Democratica- costituisce una criticità -se non un vulnus- valutabile sotto il profilo della sussistenza delle precondizioni di imparzialità e indipendenza nell’esercizio della giurisdizione.


In questa delibera non è in discussione la mera conferma e la non conferma nell’esercizio delle funzioni semidirettive del dr. Sirianni, è in discussione il diritto del magistrato di esprimere la propria opinione, come singolo o come gruppo associato, su temi così pregnanti per la nostra società. Gruppi associati che mai come in questo momento storico vivono pesanti attacchi delegittimanti.


Ebbene, concludo ricordando un pensiero attribuito a B. Brecht (ma che di Brecht non è) : non vorrei che prima di tutto siano presi gli zingari, e ci rallegriamo, perché rubacchiano; poi vengono presi gli ebrei, e taciamo, perché ci sono antipatici; e così anche quando vengono a prendere gli omosessuali, e si sentiamo sollevati, perché, diciamolo, ci erano alquanto fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e niente dichiamo, perché, vivaddio, non siamo comunista. E quanto un giorno verranno a prendere noi, non ci sarà nessuno rimasto per protestare.

Domenica Miele

13/07/2023

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