Spazio aperto, sanzioni sostitutive, prassi operative

Penale

Spazio aperto, sanzioni sostitutive, prassi operative


Il 18 gennaio 2023 l’Ufficio dei giudici per le indagini preliminari di Milano ha emesso, in un caso di condanna con rito abbreviato per il delitto di atti persecutori, il dispositivo presente nel documento allegato, che costituisce la prima applicazione, da parte dell’Ufficio, delle pene sostitutive introdotte dal d.lgs. 150 del 2022, in questo caso della detenzione domiciliare sostitutiva  prevista dall’articolo 56 della legge 689 del 1981 nella versione post-riforma.


La Giudice ha valorizzato, del nuovo articolo 545 bis del codice di procedura penale, la scelta normativa di rendere soltanto facoltativa, e non obbligatoria, l’acquisizione dall’Ufficio di esecuzione penale esterna delle necessarie informazioni sulle condizioni di vita dell’imputata e del programma di trattamento, che infatti “possono” e non “devono” essere acquisiti, in base ai commi 1 e 2 dell’articolo, “quando non è possibile decidere immediatamente”. 


Al fine di acquisire tutti gli elementi per decidere immediatamente dopo la lettura del dispositivo (senza interlocuzione con l’U.E.P.E. e quindi senza disporre il necessario rinvio, consentito nel limite di sessanta giorni), la Giudice si è mossa in due direzioni. 


La prima è stata quella di acquisire tutte le necessarie informazioni sulle condizioni di vita, familiari, sociali ed economiche dell’imputata dalla sua Difesa, che ha del resto tutto l’interesse a farsi parte diligente per ottenere, in caso di condanna a pena detentiva breve, una pronta sostituzione con una pena sostitutiva. 


La seconda è stata quella di acquisire dall’Ufficio di Sorveglianza il catalogo delle prescrizioni standard utilizzate per la detenzione domiciliare di cui all’articolo 47 ter dell’Ordinamento Penitenziario, ovviamente sempre suscettibili di una personalizzazione in relazione alle esigenze del caso concreto (in questo caso, ad esempio, trattandosi di una condanna per atti persecutori, sono stati inseriti il divieto di avvicinarsi e di comunicare con la persona offesa e l’obbligo di partecipare a un percorso di recupero per autori di reati violenti nell’ambito delle relazioni strette, presso il Centro italiano per la promozione della  mediazione). 


In questo modo, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, le prescrizioni previste dal Giudice della cognizione in sede di pena sostitutiva andranno tendenzialmente a raccordarsi con quelle del Tribunale di Sorveglianza, che potrà ratificarle ovvero procedere, se necessario in relazione a elementi nuovi o sopravvenuti, a integrarle o modificarle. Tra le prescrizioni viene inserito l’obbligo di attenersi al programma di trattamento che verrà effettivamente elaborato dall’U.E.P.E. al momento dell’effettiva presa in carico, con l’irrevocabilità della sentenza. 


Pensiamo che questa prassi, che potrebbe essere positivamente implementata in protocolli d’intesa tra gli Uffici interessati e l’Avvocatura, abbia il merito di perseguire realmente e con efficacia l’obiettivo di dare concreta e rapida attuazione al nuovo sistema delle pene sostitutive e all’ispirazione non carcero-centrica che lo sorregge. 

 

L’esecutivo di Magistratura democratica

20/01/2023

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