Un garantismo integrale e non d’occasione

Il 25 giugno scorso la Corte di Cassazione, pronunciandosi per la terza volta a seguito di ben due annullamenti con rinvio, ha definitivamente confermato la sentenza d’appello con cui – all’esito di un lungo e complesso processo – l’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di RFI Mario Moretti, tra gli altri, era stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione per il tragico incidente ferroviario di Viareggio nel quale, il 29 giugno 2009, morirono trentadue persone.

La notizia ha destato un enorme e generalizzato scalpore: non solo la sua avvocata, che si è detta “indignata”, ma anche ex magistrati, opinionisti, illustri accademici e, trasversalmente, importanti esponenti politici, si sono dichiarati amareggiati, sconvolti, sgomenti, perché a loro dire la condanna di Moretti sarebbe intervenuta nonostante l’assenza di una condotta a lui personalmente ascrivibile, ma sulla base della mera posizione apicale rivestita.

Basta sfogliare qualche giornale o fare una breve ricerca sul web per rendersi conto che le parole non sono state risparmiate: Moretti era un ottimo e stimato manager, e nulla, in quanto al vertice dell’azienda e perciò lontano dai fatti e dalla fonte di pericolo, poteva essergli rimproverato, sicché sarebbe stato soltanto il “capro espiatorio” di un processo “sommario”, sacrificato dalla magistratura in nome della necessità di individuare un colpevole per soddisfare l’ansia giustizialista dei parenti delle vittime e dell’opinione pubblica, con buona pace del principio di personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27, comma 1, della Costituzione.

Simili affermazioni sembrano sufficienti per comprendere il clima e l’atteggiamento con cui, in ampi settori della classe dirigente del nostro Paese, è stata accolta la notizia, e non è il caso di soffermarcisi oltre; né vorrei in questa sede approfondire per quali ragioni si tratta di vere e proprie falsità, perché basta leggere non dico tutte le sentenze emesse nel lungo e tormentato iter processuale, ma quantomeno qualche informato e approfondito resoconto, per rendersi conto che, in verità, Moretti è stato ritenuto corresponsabile dell’incidente e delle morti non certo in virtù della mera posizione di vertice aziendale, ma in ragione di specifiche condotte colpose, rappresentate da puntuali decisioni di politica aziendale e da omessi interventi in materia di sicurezza, a lui personalmente riconducibili.

 Prescindendo dal merito di tale valutazione, vorrei piuttosto osservare come alla base di simili affermazioni, provenienti anche da ambienti sedicenti progressisti, vi sia un atteggiamento assai risalente e ben più diffuso di quanto si immagini, che consiste nel rivendicare i principi e le garanzie costituzionali – sostanziali e processuali – in materia penale  soltanto quando ad essere coinvolti nei processi sono esponenti della classe dirigente, completamente disinteressandosi del quotidiano e concreto funzionamento del sistema penale, nel quale, come ben sa chi ha frequentato anche solo per un giorno le carceri o le aule di giustizia del nostro Paese, per lo più incappano piccoli delinquenti da strada autori di reati predatori anche non violenti, se non addirittura meramente bagatellari, immigrati, tossicodipendenti, e, da ultimo e sempre più, dissidenti politici e manifestanti.

Di questi, dei loro diritti, delle loro garanzie costituzionali, sostanziali e processuali, importa ben poco non solo alla politica, che trasversalmente e non da oggi pensa di governare complessi fenomeni sociali con la mera repressione, dispensando dosi di sicurezza “a pacchetti” nell’intendimento che il diritto penale serva essenzialmente a preservare l’ordre dans la rue dal brigante di turno, ma neppure alla prevalente opinione pubblica, alla stampa, spesso persino all’avvocatura associata.

La verità è che, al di là degli slogan di facciata, simili posizioni sono frutto non già di un autentico garantismo penale, ma di un humus culturale (o per meglio dire una vera e propria ideologia nel senso marxista del termine) che il grande sociologo criminale Alessandro Baratta (prefazione a Sergio Moccia, “La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale”, Napoli, 1997 – II – p. XXVII) definì “garantismo dei padroni” o “pseudogarantismo…per stigmatizzare il suo uso puramente strumentale, che si rivolge contro certi sconfinamenti della giustizia criminale dai limiti della Costituzione, presunti o reali che siano, solo perché, in modo assai inusitato nella storia del diritto penale moderno, gli sconfinamenti questa volta sembrano minacciare i ‘padroni’ o i loro amici e vassalli. Essi reclamano un diritto penale più garantista solo nel momento in cui cadono certe loro immunità, che sembravano addirittura strutturali, e la macchina della giustizia penale diviene un impedimento rispetto ai loro propri comportamenti illegali…Si tratta, come si vede, di un garantismo d’occasione”.

Non si tratta, beninteso, di voler negare il sacrosanto diritto di contestare i provvedimenti giudiziari, che anzi possono e devono essere criticati, se del caso anche aspramente, come qualsiasi altra forma di esercizio del potere, ma soltanto di esigere che ciò venga fatto per tutti e in ogni direzione, e non solo quando ad esserne toccato è il potente di turno.

In altri termini, pur nella consapevolezza, che deve derivare dalla “cattiva coscienza” di ogni buon penalista, che il miglior diritto penale non sarà mai un diritto penale davvero giusto perché sarà sempre, in buona parte, uno strumento di riproduzione delle disuguaglianze sociali, si tratta di esigere che la politica, ma anche la stampa informata, la magistratura associata, il ceto dei giuristi, si battano realmente e ancora una volta per la rivendicazione di un vero e autentico garantismo: un garantismo integrale e non d’occasione, perché capace di coinvolgere finalmente tutti e non soltanto coloro che sentono di appartenere ad una ristretta élite di intoccabili; un garantismo di tipo non soltanto negativo, inteso quale mero limite del potere punitivo, ma anche di tipo positivo, nel quale l’ampliarsi delle forme di tutela non sanzionatorie, e non soltanto non penali, sia direttamente proporzionale alla gestione alternativa delle cause socio-economiche all’origine dei delitti.