Gaetano Campo, consigliere Sezione lavoro Corte d’appello di Venezia

La recente stabilizzazione del personale assunto in ambito PNRR ha suscitato polemiche, soprattutto con riferimento ai compiti degli addetti all’Ufficio per il processo. Cosa ne pensi?

Occorre non perdere di vista una visione d’insieme dell’organizzazione degli uffici giudiziari. Focalizzarsi sulle mansioni di questa o di quella categoria di personale rischia da un lato di trasmettere una visuale frammentata dei problemi e dall’altro di accentuare quel microcorporativismo che oggi sta assumendo dimensioni preoccupanti.

Molte polemiche sono incentrate sui compiti degli addetto all’ufficio per il processo comporteranno L’assegnazione a questo personale di compiti di cancelleria comporta uno svuotamento delle esperienze dell’Ufficio per il processo fin qui realizzate?

Questa figura professionale fin dall’origine nasce come “ibrida”, tra supporto diretto all’attività del magistrato e attività complementare, tuttavia di supporto alla giurisdizione in senso più ampio.

La scelta operata dal legislatore, sia con il decreto legge 80/2021 che con il decreto legislativo 151/2022 non è stata quella di assicurare un assistente del giudice, ma di fornire alla giurisdizione nel suo complesso un supporto in grado di assicurare modalità di lavoro in staff e di raccordo tra le diverse fasi dell’attività giurisdizionale, comprese quelle che non si svolgono direttamente davanti al giudice, ma che ne sono preparatorie o conseguenti.

L’Ufficio per il processo non è un “mestiere”, ma un modello organizzativo, all’interno del quale operano figure diverse, dai giudici togati a quelli onorari, al personale giudiziario complessivamente considerato, preso in considerazione dall’art. 4 del decreto legislativo n. 151/2022, secondo una logica che non è quella tradizionale della segmentazione del mansionario, ma di titolarità e responsabilità di processi lavorativi.

Peraltro, già la circolare del direttore generale del personale del 21 dicembre 2021, che ha disciplinato i compiti di questo personale fino ad oggi, ha sottolineato il ruolo degli addetti come raccordo tra attività giurisdizionale in senso stretto e l’attività “amministrativa” svolta dagli uffici di cancelleria, attribuendo loro compiti che sono riferibili alle attività tipiche della cancelleria giudiziaria.

Il nuovo contratto integrativo come si inserisce in questa realtà?

La mia opinione è che con il nuovo contratto integrativo si sia persa una formidabile occasione di scrivere un ordinamento professionale moderno e adeguato alle sfide del futuro.

Era sul tavolo l’ingresso massiccio nell’amministrazione di figure professionali nuove, non solo gli addetti all’Ufficio per il processo, ma anche tecnici di amministrazione, analisti di organizzazione e altre figure tecniche, che in questi anni di PNRR hanno popolato i nostri uffici giudiziari, contribuendo a disegnare nuovi modelli organizzativi.

Il principale difetto culturale di quel contratto è di aver ricondotto le nuove figure a quelle del passato, annacquandone le specificità.

Sarebbe stato invece necessario un percorso esattamente opposto, portare cioè le figure tradizionali verso le nuove professionalità che sono state inserite in questi anni, come segno di un modo di lavorare completamente diverso dal passato.

Sono convinto che il funzionariato giudiziario del futuro non potrà che essere di addetti all’Ufficio per il processo, anzi, direi agli “uffici per il processo”, in senso plurale.

Il funzionario giudiziario che immagino dovrà essere una figura professionale qualificata, in possesso di competenze non solo giuridiche, di diretto supporto ai magistrati, ma anche gestionali, statistiche, digitali, in grado di dialogare con i sistemi di intelligenza artificiale che sono già presenti nei nostri uffici.

Allo stesso modo, anche figure più tradizionali devono essere ridisegnate seguendo questi nuovi modelli organizzativi, anche con i dovuti riconoscimenti di professionalità.

L’iniziativa del CSM di individuare i tempi di assegnazione degli addetti all’Ufficio per il processo ai compiti di cancelleria rispetto a quelli di supporto diretto ai magistrati è contestabile?

Il CSM non è certo estraneo all’organizzazione degli uffici, basti ricordare lo sviluppo di quella cultura tabellare che ha segnato l’organizzazione degli uffici giudiziari negli ultimi decenni.

Peraltro la legge risolve ogni questione in merito alla gestione e organizzazione di questo modello organizzativo. L’art. 3 del decreto legislativo 151/2022 è inequivoco nell’indicare la costruzione di una gestione “plurale” dell’organizzazione dell’Ufficio per il processo, che muove dal progetto organizzativo predisposto dal magistrato dirigente dell’ufficio, con il coinvolgimento della dirigenza amministrativa e degli altri magistrati nell’analisi dei flussi e nell’individuazione delle eventuali criticità, nella definizione delle priorità di intervento, degli obiettivi da perseguire e delle azioni per realizzarli, individuando il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo. È il magistrato dirigente dell’ufficio giudiziario che, avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l’attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale.

La logica sottesa non è quella di una “doppia dirigenza”, ma di una “dirigenza integrata”, che vede la componente magistratuale e quella amministrativa in una prospettiva di forte coordinamento.

Il richiamo al testo normativo mette ancor più in evidenza la inaccettabile strumentalità di alcune posizioni espresse in queste settimane, che contestano al CSM e ai magistrati intromissioni nelle questioni organizzative degli uffici.

Il CSM e la magistratura devono occuparsi di organizzazione?

Si è affermato che l’organizzazione degli uffici giudiziari non è materia di cui la magistratura debba occuparsi: l’organizzazione spetterebbe esclusivamente all’amministrazione centrale, mentre ai magistrati competerebbe celebrare i processi e scrivere le sentenze.

Questa impostazione rischia di determinare una profonda regressione culturale.

Negli ultimi decenni si è progressivamente affermata la consapevolezza che la qualità della giurisdizione dipende anche dalla qualità dell’organizzazione. La costruzione di una cultura dell’organizzazione ha rappresentato una delle innovazioni più significative che ha attraversato la magistratura, pur con tutti i limiti di un approccio che talvolta ha privilegiato la dimensione della performance statistica.

L’idea di una cesura tra magistratura e organizzazione va decisamente respinta, perché significa consegnare al potere esecutivo le chiavi di funzionamento della macchina giudiziaria. Non sarebbero i magistrati a stabilire cosa serve loro per lavorare, ma sarebbe il governo a decidere a quali elementi organizzativi si deve adattare l’attività giurisdizionale.

L’Ufficio per il processo sopravviverà al PNRR?

La magistratura ha saputo guardare oltre l’orizzonte del PNRR, per costruire modelli organizzativi innovativi, che hanno portato a ridisegnare la stessa idea di Ufficio per il processo. Oggi più che mai disegnato al plurale, quanti sono i “mestieri” del giudice e le specificità di ogni settore della giurisdizione.

Nonostante l’utilizzazione degli addetti all’Ufficio per il processo sia ancora prevalentemente ancorata al modello di ausilio individuale del giudice (one to one), si vanno moltiplicando gli esempi di buone prassi, che sperimentano forme organizzative nelle quali l’Ufficio per il processo svolge funzioni di supporto all’ufficio giudiziario o alla sezione nella sua interezza, fornendo attività di monitoraggio dei flussi, programmazione di attività, comunicazione, supporto all’attività di coordinamento diretta all’adozione di interpretazione condivise, miglioramento del raccordo tra magistrati e servizi di cancelleria.

La magistratura è quindi chiamata a continuare a svolgere quel ruolo propulsivo che la legge le affida anche su questo terreno, senza arretramenti su temi che le appartengono pienamente, a partire dall’organizzazione degli uffici giudiziari. Si tratta di un terreno sul quale non vi è alcuna ragione di cedere o di rinunciare a svolgere il ruolo che l’ordinamento assegna ai magistrati.

Questa posizione va affermata con fermezza, ma senza alimentare contrapposizioni. Rivendicando con chiarezza che l’organizzazione degli uffici giudiziari è un ambito proprio anche della magistratura e, al tempo stesso, costruendo un rapporto di collaborazione con tutte le componenti che operano negli uffici, a partire dalla dirigenza amministrativa. Solo un’azione condivisa può rafforzare l’efficienza del servizio giustizia e la qualità della giurisdizione.

La posta in gioco è tutt’altro che marginale e non riguarda soltanto l’organizzazione degli uffici giudiziari, ma il modo stesso di intendere l’esercizio della giurisdizione.

Preservare un ruolo attivo della magistratura nelle scelte organizzative significa tutelarne l’autonomia e creare le condizioni perché la giurisdizione continui a essere esercitata con indipendenza, qualità, ed efficienza.