Storie di ordinaria povertà, di giudici e di una norma costituzionale che varrebbe “fino a un certo punto”

Negli ultimi anni davanti a tanti giudici italiani un numero crescente di lavoratori ha lamentato di percepire una retribuzione non rispettosa della garanzia prevista dall’art. 36 Cost.: una retribuzione quindi non proporzionata al lavoro che i richiedenti svolgevano, né sufficiente ad assicurare a loro e alle loro famiglie un’esistenza libera e dignitosa. Una retribuzione che anzi, in molti di questi casi, era inferiore anche al reddito minimo fissato dall’Istat quale la soglia di povertà.  In una di queste controversie, per esempio, il lavoratore che aveva agito in giudizio percepiva, per un rapporto di lavoro a tempo pieno, 930,00 euro lordi mensili. All’epoca dei fatti (la sentenza del Tribunale di Torino è del 2019) il reddito che segnava la soglia di povertà nelle aree metropolitane del Nord Italia era di 984,64 euro mensili. Anche in un’altra di queste cause (la sentenza della Corte di Appello di Milano è del maggio 2022) il lavoratore percepiva una retribuzione di 930,00 lordi, nel suo caso a fronte di una prestazione di 11 ore e 10 minuti consecutivi giornalieri, svolta dalle 19,40 alle 6,50 del mattino.

Qualcosa però distingue queste cause dalle migliaia che, in tutti gli uffici del lavoro di questo paese, vengono introdotte assumendo un’uguale violazione del precetto dell’art. 36 Cost.: il fatto che a quei lavoratori fosse stato applicato un contratto sottoscritto anche dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative nello specifico settore. Un segno questo dei tempi, della trasformazione dei rapporti di forza che rende talvolta meno efficace anche l’azione delle rappresentanze dei lavoratori.  

Si trattava quindi di processi in cui i lavoratori lamentavano, non solo l’insufficienza della loro retribuzione, ma prima l’inidoneità dei contratti collettivi, applicati dai loro datori di lavoro e sottoscritti dalle sigle sindacali più rappresentative, a costituire un legittimo parametro di quantificazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.

In questi giudizi quindi l’adeguamento della retribuzione al minimo costituzionale è avvenuto solo per via giudiziaria, in quanto i giudici del lavoro (prima i Tribunali e le Corti di merito, infine nel 2023, con diverse, importanti decisioni, la Corte di Cassazione) hanno fatto applicazione diretta dell’art. 36 Cost., superando il parametro rappresentato dal contratto collettivo, anche di quello sottoscritto dalle associazioni comparativamente più rappresentative, e hanno riconosciuto, ai lavoratori e alla lavoratrici che avevano agito in giudizio, la giusta retribuzione, la retribuzione sufficiente ad assicurare una vita libera dignitosa.

Nello scorso dicembre un emendamento alla legge di bilancio, ritirato solo al momento del voto, e solo dopo le dure critiche che aveva suscitato la sua presentazione, si proponeva di intervenire sui principi affermati in quelle decisioni perché disponeva che, quando fosse stata accertata la violazione delle garanzie previste dall’art. 36 Cost. e fosse stato tuttavia provato che il datore di lavoro applicava un contratto sottoscritto da associazioni comparativamente più rappresentative (il cosiddetto contratto leader), il lavoratore avesse diritto alle differenze retributive, cioè alla giusta retribuzione prevista dall’art. 36 Cost., solo dalla data della domanda giudiziale. Nulla, di quella giusta retribuzione, sarebbe invece spettato per il passato.

Se fosse stata approvata, l’effetto della disposizione (peraltro inserita nel corso dell’iter parlamentare di una legge molto complessa e che dovrebbe essere destinata a misure di carattere finanziario) sarebbe stata evidentemente una riduzione molto significativa delle garanzie retributive dei lavoratori più poveri, che avrebbero perso ogni diritto sulle differenze arretrate del loro salario, derivanti dall’applicazione della norma costituzionale. In altri termini, fino alla data della domanda giudiziale, sarebbero stati sfruttati legalmente. Per contro un precetto costituzionale – quello contenuto nell’art. 36 – si sarebbe applicato solo a tempo, avrebbe avuto efficacia “fino a un certo punto”.

La finalità dell’emendamento era indubitabilmente quella di tutelare l’affidamento delle imprese che avessero applicato contratti sottoscritti da sigle sicuramente rappresentative. E non c’è dubbio che quelle imprese sarebbero state tutelate, dato che avrebbero potuto continuare a pagare retribuzioni inadeguate ex art. 36 Cost. fino a che l’adeguamento non fosse stato richiesto giudizialmente. Avendo peraltro ragionevoli aspettative di non dover mai pagare alcunché, considerata la percentuale (comprensibilmente modesta, quasi inesistente nel caso di piccole imprese) di lavoratori che agiscono per tutelare i loro diritti mentre il rapporto di lavoro è ancora in corso.

È inevitabile allora chiedersi: era davvero legittimo e meritevole di tutela l’affidamento di chi paga 930 euro al mese per un lavoro di 11 ore al giorno? È una domanda che merita ancora porsi, nonostante il ritiro dell’emendamento, dato che la disposizione che conteneva non è un fatto isolato, ma esprime evidentemente una linea politica. Ne è un esempio la previsione dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L.gs. 144/2025, portante “Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”, entrato in vigore il 18 ottobre 2025. Secondo questa disposizione il governo deve emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della delega, decreti attuativi con i quali, tra l’altro, è tenuto a prevedere “per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l’obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l’oggetto dell’appalto”.

È utile rilevare che praticamente la totalità delle liti in cui si discute dell’idoneità della contrattazione a rappresentare parametro di calcolo della retribuzione minima costituzionale riguarda dipendenti di imprese appaltatrici. Del resto è noto che la destrutturazione del processo produttivo in lunghe catene di appalti ha, come principale finalità, quella di risparmiare sui costi ed evitare i rischi della titolarità dei rapporti di lavoro. E dovrebbe essere altrettanto noto che sono i datori di lavoro a individuare il contratto collettivo che intendono applicare nella loro azienda.

È allora di una certa evidenza che il contratto collettivo “maggiormente applicato” nel settore sarà verosimilmente quello maggiormente conveniente per le imprese di quello stesso settore; non è un caso, del resto, che la contrattazione che prevede minimi retributivi inferiori ai livelli di povertà sia largamente applicata.

È facile comprendere quindi che individuare il contratto maggiormente applicato come parametro di calcolo della retribuzione costituzionale è un modo, non diverso da quello dell’emendamento ritirato (anzi più radicale), per legalizzare lo sfruttamento del lavoro, per consentire alle imprese che pagano salari di 930 euro al mese per 11 ore di lavoro di continuare a farlo.

Ma la retribuzione costituzionale è un’altra cosa e in questi anni la giustizia del lavoro l’ha assicurata a tanti lavoratori e tante lavoratrici.

Una giurisdizione indipendente anche dagli interessi delle grandi imprese, che oggi trovano obiettivamente sostegno nelle politiche governative.

Anche questo è il contesto della riforma costituzionale della giustizia.

E il contesto conta, molto.

 L’Esecutivo di Magistratura democratica