Statuto

Art. 1 - Magistratura democratica

1. É costituita Magistratura democratica alla quale possono aderire tutti i magistrati della Repubblica, anche a riposo.

2. Magistratura democratica aderisce all'Associazione internazionale dei magistrati europei per la democrazia e le libertà (Medel).

Art. 2 - Aderenti

1. Ai fini dell'art. 7 e per esercitare il diritto di voto a qualsiasi livello è necessario aver corrisposto per intero la quota di autofinanziamento relativa all'anno precedente.

2. Le quote sono riscosse dai rappresentanti delle sezioni e devono essere trasmesse per intero al tesoriere.

3. Tutti gli aderenti devono inoltre contribuire al finanziamento delle sezioni cui appartengono nei modi e alle condizioni fissate dalla assemblee di sezione.

Art. 3 - Sede e organi

1. Magistratura democratica ha sede in Roma, Palazzo di Giustizia, piazza Cavour, presso l'Associazione nazionale magistrati (Anm).

2. Sono organi nazionali di Magistratura democratica il congresso, il consiglio nazionale, il comitato esecutivo e il collegio dei probiviri; sono organi locali l’assemblea sezionale e il segretario della sezione.

3. Il segretario generale è il rappresentante di Magistratura democratica.

Art. 4 - Congresso: composizione e funzionamento

1. Il congresso è costituito da tutti gli aderenti, i quali possono partecipare personalmente o a mezzo di delegati eletti secondo le norme dello statuto dell'Anm; ogni delegato non può rappresentare più di sette aderenti.

2. Esso delibera su tutti gli argomenti iscritti e non iscritti all'ordine del giorno e, per questi ultimi, anche sulla loro inclusione, a maggioranza degli aderenti presenti e legalmente rappresentati.

3. Si riunisce in via ordinaria una volta ogni due anni su convocazione del presidente per deliberare sugli argomenti indicati nell'art. 5.

4. È convocato in via straordinaria anche su argomenti diversi da quelli indicati nell'art. 5 nei modi, composizione e funzionamento di cui ai commi precedenti, su convocazione del presidente, per deliberare su argomenti specifici ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e vi sia la richiesta del comitato esecutivo o del consiglio nazionale o di tre assemblee sezionali o di un quinto degli aderenti.

5. Della convocazione del congresso ordinario è dato avviso a tutti gli aderenti almeno quarantacinque giorni prima; della convocazione del congresso straordinario su argomenti diversi da quelli previsti dall'art. 5 è dato avviso a tutti gli aderenti almeno quindici giorni prima.

Art. 5 - Congresso: attribuzioni

1. Il congresso determina la linea politica generale di Magistratura democratica sulla base della relazione del segretario; delibera sulla relazione del tesoriere e approva il bilancio; provvede inoltre alle operazioni per il rinnovo del consiglio nazionale nelle forme stabilite dal presente statuto.

2. La relazione del segretario deve essere pubblicata sull'organo d'informazione della corrente almeno quarantacinque giorni prima della data del congresso e devono essere inoltre pubblicate, almeno quindici giorni prima della data suddetta, le sintesi delle relazioni delle sezioni.

3. Gli atti del congresso devono essere tempestivamente resi pubblici a cura del segretario generale.

Art. 6 - Democrazia associativa e differenza di genere

1. Magistratura democratica assicura nella formazione degli organismi dirigenti, nelle proprie attività e designazioni la possibilità di intervento di tutti gli associati e promuove la presenza paritaria di donne e uomini.

2. Magistratura democratica promuove il rispetto del principio di parità in tutte le sedi associative ed istituzionali ed in particolare promuove la presenza paritaria di donne e di uomini in seno agli organismi dirigenti dell'Anm, nei Consigli Giudiziari e al Csm.

3. Magistratura democratica si impegna perché identici obbiettivi vengano condivisi e perseguiti dall'Associazione nazionale magistrati.

Art. 7 - Consiglio nazionale: composizione e funzionamento

1. Il consiglio nazionale è costituito da dodici componenti stabili, sei per ciascun genere, eletti separatamente dal congresso con voto limitato a quattro per genere, nonché dai segretari sezionali e da delegati eletti dalle assemblee sezionali in ragione di uno ogni venticinque o frazione di venticinque aderenti appartenenti alla sezione.

2. I delegati delle sezioni sono eletti prima di ogni sessione del consiglio limitatamente alla sessione stessa, salva diversa determinazione rimessa all'autonomia delle sezioni e fermo in ogni caso il potere di revoca da parte dell'assemblea sezionale, prima di ogni sessione del consiglio.

3. Il consiglio ogni anno, in occasione della sua prima riunione, determina il numero dei rappresentanti di ciascuna sezione sulla base del censimento degli aderenti ai sensi dell'art. 2 e secondo i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

4. Esso si riunisce di regola a Roma su convocazione del presidente.

5. La prima riunione è convocata dal presidente uscente entro trenta giorni dal congresso per procedere all'elezione del presidente, del segretario e del comitato esecutivo; successivamente si riunisce almeno quattro volte all'anno. Può essere altresì convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno e deve essere convocato quando vi sia la richiesta del comitato esecutivo o di un terzo dei suoi componenti stabili oppure di tre assemblee sezionali.

6. Il presidente deve dare avviso di ogni convocazione almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione ai componenti stabili e ai segretari sezionali, che devono convocare le rispettive assemblee per l'elezione degli altri componenti.

Art. 8 - Consiglio nazionale: attribuzioni

1. Il consiglio nazionale è l'organo deliberante di Magistratura democratica e, nell'ambito delle direttive del congresso, assume tutte le iniziative opportune per l'attuazione della linea politica.

2. Esso elegge tra i suoi componenti stabili il presidente, il segretario, al quale può revocare in ogni momento la fiducia, e cinque componenti del comitato esecutivo; designa, con le modalità e nei limiti di cui ai commi terzo e quarto, i candidati di Magistratura democratica al Consiglio superiore della magistratura e a tutti gli organi nazionali dell'Anm; delibera sull'indirizzo delle pubblicazioni della corrente e nomina tra i propri componenti i responsabili delle medesime; determina la quota annuale di autofinanziamento che deve essere corrisposta da ciascun aderente nonché i tempi e i modi del pagamento; istituisce gruppi di lavoro su materie specifiche, designandone i responsabili; nomina i componenti del collegio dei probiviri.

3. Il consiglio nazionale approva i criteri per la formazione delle liste dei candidati di Magistratura democratica per le elezioni degli organi istituzionali e associativi, fermo restando il criterio generale di cui al comma secondo dell'art. 6. I criteri approvati sono comunicati alle sezioni, ciascuna delle quali propone una rosa di candidati, anche estranei alla sezione stessa. Successivamente il consiglio nazionale delibera la lista definitiva dei candidati sulla base delle rose formulate dalle sezioni e delle eventuali ulteriori candidature proposte nel consiglio nazionale da singoli delegati o componenti stabili.

4. Nella lista dei candidati proposta per il CDC dell'Associazione nazionale magistrati va garantita la presenza di almeno il 40% di ciascun genere.

5. Alle deliberazioni di cui al comma precedente partecipano soltanto gli aderenti magistrati ordinari.

Art. 9 - Comitato esecutivo: composizione e attribuzioni

1. Il comitato esecutivo è costituito dal segretario generale e da cinque componenti, eletti dal consiglio nazionale fra i suoi componenti stabili con voto limitato a tre.

2. Esso è presieduto dal segretario generale. Nella sua prima riunione il Comitato esecutivo designa tra i suoi componenti un tesoriere.

3. Si riunisce su convocazione del segretario generale tutte le volte che questi lo ritenga opportuno e deve essere convocato quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti.

4. Il Segretario non può essere eletto per più di due volte consecutive.

5. Il comitato esecutivo porta ad esecuzione le deliberazioni del congresso e del consiglio nazionale.

6. Le riunioni non sono pubbliche; tuttavia vi possono partecipare il presidente, il responsabile della stampa e dell'informazione e i coordinatori dei gruppi di lavoro delle aree di intervento designati dall'esecutivo, nonché i componenti del Consiglio superiore della magistratura e del comitato direttivo centrale dell'Anm aderenti a Magistratura democratica.

Art. 10 - Sezioni locali

1. Possono costituirsi sezioni di Magistratura democratica nell'ambito territoriale di ciascun distretto di corte d'appello o di più distretti finitimi; alle sezioni possono aderire gli appartenenti alle magistrature diverse da quella ordinaria, i quali, peraltro, possono costituire proprie sezioni nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

2. Spetta all'autonomia delle sezioni l'organizzazione interna delle medesime.

3. L'assemblea sezionale designa un segretario che coordina l'attività della sezione e la rappresenta nei rapporti con gli organi nazionali; determina inoltre la quota di autofinanziamento dovuta alla sezione da ciascun aderente ad essa appartenente; elegge i componenti del consiglio nazionale ai sensi dell'art. 6; designa i candidati di Magistratura democratica agli organi locali dell'Anm e ai consigli giudiziari e adotta, in sede locale, nell'ambito della linea politica generale, tutte le iniziative che reputa necessarie e opportune.

4. Alle designazioni dei candidati di cui al comma precedente partecipano soltanto gli aderenti magistrati ordinari.

Art. 11 - Organi d'informazione

1. Gli organi di informazione di Magistratura democratica sono pubblicati sotto la responsabilità dei componenti del consiglio nazionale ai sensi dell'art. 8.

2. Di tutte le riunioni degli organi nazionali sono redatti resoconti che sono comunicati entro dieci giorni a tutti i segretari sezionali che ne informano subito gli aderenti appartenenti alle rispettive sezioni.

Art. 12 - Collegio dei probiviri

1. Ferma l’esclusione dell’applicazione dell’art. 6, commi 1 e 3, in particolare si applicano le seguenti disposizioni dello statuto dell’Anm, sostituendo alla parola “Cdc” quella di “consiglio nazionale”: art. 9 (sanzioni disciplinari); art. 10 (specie delle sanzioni); art.11 (procedimento disciplinare), commi 1, 2 e 3.

2. Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri eletti con la maggioranza dei due terzi dal consiglio nazionale nella prima seduta, scegliendoli fra tutti gli aderenti anche se magistrati collocati a riposo, ed elegge nella prima seduta il presidente.

3. Spetta al collegio dei probiviri provvedere in materia disciplinare a norma del comma 1 che precede. Il collegio è convocato dal presidente ogni volta che sia necessario e deve essere convocato nel caso di richiesta di due componenti.

Art. 13 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non è disciplinato negli articoli precedenti si applicano le norme dello statuto dell’Anm, con esclusione dell’art. 6, commi 2 e 3, e di qualsiasi norma incompatibile con il presente statuto e coi fini perseguiti da Magistratura democratica.

(Il testo vigente è quello approvato dalla assemblea di Padova del 24 giugno 1973 e modificato il 12 aprile 1991 dal congresso di Alghero, il 24 gennaio 2003 dal congresso di Roma, il 7 maggio 2005 dal congresso di Palermo, il 3 febbraio 2013 dal congresso di Roma ed il 6 novembre 2016 dal congresso di Bologna)