E’ notizia delle ultime ore che il Governo ha approvato il testo del Disegno di Lege che prevede, modificando l’art. 98 c.p., la presunzione di imputabilità per chi ha compiuto i 14 anni.
Vale la pena in prima battuta ricordare che la norma in questione è prevista dal testo originario del codice penale, varato dal governo fascista. Essa è attuazione e conseguenza del dato scientifico secondo cui la maturazione (ossia la capacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni, di comprenderne la incidenza su di se e sugli altri, e di adeguare conseguentemente le proprie scelte), si raggiunge non istantaneamente, ma all’esito di un percorso biologico. Questa capacità è del tutto assente nell’infanzia, e si sviluppa appunto nella adolescenza. Si tratta di un meccanismo fisiologico, funzionale a far sì che i cuccioli lascino il nido. Come è stato detto in maniera esemplare, la natura ci dà la macchina (un corpo in piena efficienza fisica e mentale) prima della patente, nella certezza che la esuberanza consenta alla specie di superare il tasso di mortalità. Raggiunta invece la maturità, è il momento di preoccuparsi della propria salute e di quella degli altri, limitando o comunque almeno calcolando i rischi. Per questo il codice prevede la necessità di accertare la imputabilità, ossia il grado di maturità che quello specifico minore ha raggiunto. Perché prima di essa (anche se raggiunta tardivamente) si ha un soggetto che sceglie in base ad istinti che non può governare.
Che la riforma sia orientata da mere funzioni di propaganda emerge, più che dal testo della riforma, dalle dichiarazioni che ne hanno accompagnato il varo:
“norma anti maranza”: identificare il minore autore di reato in una categoria sociocriminale ormai in voga, tanto evocativa quanto sfuggente, evidenzia lo scopo di inseguire la narrazione securitaria del bravo cittadino assediato.
Norma anti-indulgenzialismo: “chi aggredisce, chi rapina, chi devasta, deve pagare, sempre. Anche se ha 15 o 16 anni”: il codice già prevede, appunto, la punibilità dei minori, la norma non cambia una virgola in punto di rapporto reato-sanzione.
Ma ancor più sbalorditiva è la funzione, asserita dal ministro della Giustizia, di “facilitare le indagini”. Non consta che il Guardasigilli abbia bazzicato spesso gli Uffici Giudiziari Minorili, ma bastava aver dato uno sguardo alla giurisprudenza stratificatasi in quasi 100 anni di codice per chiarirsi che l’accertamento sulla capacità di intendere e di volere viene in prima battuta rilevato dalle modalità del fatto in relazione all’età dell’autore, senza alcuna necessità di accertamenti specialistici. Così come al Governo è sfuggito che il Tribunale per i Minorenni giudica sempre con la partecipazione di giudici onorari specializzati (psicologi, educatori, etc. ) che sono in grado apprezzare “deviazioni” dal percorso ordinario di maturazione di un ragazzo. Una mera indagine statistica – a disposizione del Ministro della Giustizia – avrebbe evidenziato la sostanziale irrilevanza, sotto il profilo statistico, sia delle sentenze di assoluzione per immaturità degli ultraquattordicenni, sia delle perizie volte ad accertare il grado di maturità. Far passare l’idea che i processi contro i minorenni vengano rallentati dalla esigenza di svolgere, per ogni singolo procedimento, un accertamento specialistico sulla maturità (prima ancora di compiere altre indagini, secondo il ministro!), è un argomento suggestivo fondato sulla ignoranza o sulla malafede.
Ciò che preoccupa, dunque, non è la effettiva rilevanza pratica della modifica normativa, assolutamente nulla: è il piegare le riforme non ad una effettiva funzione giuridica, ma a scopi elettorali, a costo di propagandare una narrazione mendace e di aumentare il rancore sociale.
L’Esecutivo di magistratura democratica