All’indomani delle manifestazioni di Milano del 17 e del 18 ottobre 2026, il Governo ha approvato l’ennesimo “pacchetto sicurezza” (D.L. 22 ottobre 2026, n. 190), facendo dunque ricorso, ancora una volta, alla decretazione d’urgenza.
Ancora una volta, perciò, quali giuristi democratici, ci ritroviamo costretti a stigmatizzare l’impiego di questo strumento normativo eccezionale, pensato dal Costituente per la risoluzione di situazioni imprevedibili e straordinarie, per incidere sulla normativa ordinaria in materia penale – sostanziale e processuale – nel tentativo, evidentemente illusorio, di contrastare, con volto repressivo e autoritario, fenomeni sociali, mediante l’individuazione di veri e propri “tipi di autore” sgraditi al potere e, perciò, da neutralizzare con l’arma della giustizia penale.
Dopo i partecipanti ai rave parties, i “maranza”, gli scafisti o presunti tali, i minori autori di reato, questa volta tocca ai “gruppi organizzati di manifestanti” maggiorenni e minorenni, essere additati quali nemici dichiarati dell’ordine pubblico.
Lo strumentario impiegato a tal fine dal legislatore d’urgenza non è affatto nuovo.
Sul piano sostanziale si spazia dalla presunzione della capacità di intendere e di volere per il minore ultraquattordicenne, all’introduzione di aggravanti ad effetto speciale per i reati di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.) e attentato a impianti di pubblica utilità (art. 420 c.p.) quando “…il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico…”, all’introduzione di nuove fattispecie di reato, quali quella della “violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche”, che fa riferimento alla singolare e inedita figura del “…gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato anche occasionalmente…” (art. 420-bis c.p.), e del “danneggiamento commesso da un gruppo organizzato” di cinque persone, che anche in questo caso può operare “anche occasionalmente” (art. 635.1 c.p.).
Sul piano processuale, invece – come ormai consueto negli ultimi anni in cui tale misura, da eccezionale è ormai divenuta ordinaria – si sono ampliate le ipotesi di c.d. flagranza differita, estendendole anche ai reati di devastazione e saccheggio e alle due fattispecie di nuovo conio, nonché, nel processo minorile, all’estensione ai nuovi reati della possibilità di disporre la custodia cautelare e alla limitazione della clausola di salvaguardia educativa ai soli infrasedicenni.
Non meno inquietanti, poi, sono le previsioni di natura non strettamente penale, ma (almeno formalmente) amministrativa, che, com’è noto, non di rado incidono in misura egualmente rilevante, se non addirittura maggiore rispetto alle prime, su alcune libertà costituzionali dell’individuo, quali quella di movimento e di riunione, e dunque anche di manifestazione del pensiero: l’estensione dell’avviso orale del questore, con annesso divieto di riunione, persino nei confronti di minorenni, “quando cinque o più persone, anche in forma di gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, tengono comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro le persone o cose…”, l’estensione dei casi in cui può essere adottato il c.d. fermo preventivo, introdotto dal precedente “pacchetto sicurezza”, di cui all’art. 11-bis del D.L. n. 59/78, la sanzione amministrativa e l’ingiunzione al risarcimento dei danni adottate dal prefetto nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale in caso di commissione di reati e/o di danni arrecati dai minori a beni pubblici.
Infine, una particolare inquietudine desta la previsione dell’art. 4 del D.L., che, introducendo un comma 2-bis all’art. 110 delle norme sull’ordinamento giudiziario di cui al R.D. 12/1941, consente l’applicazione infradistrettuale d’urgenza e ‘in massa’ dei magistrati, entro ventiquattro ore e senza il parere del consiglio giudiziario, ad opera del dirigente dell’ufficio interessato, “nel caso di eventi incidenti sull’ordine pubblico che possono comportare o hanno comportato un numero rilevante di arresti in flagranza, al fine di consentire che le procedure di convalida vengano definite nei tempi previsti dalla legge…”: si tratta, infatti, di una disposizione che svela in modo ancor più chiaro e senza veli l’intento programmatico del legislatore d’urgenza, che è quello, evidentemente, di operare arresti di massa – anche grazie allo strumento della flagranza differita – in caso di manifestazioni pubbliche, e di impiegare, in funzione servente, una schiera di magistrati all’uopo arruolati su ordine, sostanzialmente insindacabile dati i tempi ristrettissimi, del dirigente dell’ufficio.
Questa breve carrellata dovrebbe destare serie preoccupazioni non solo in chi, come noi, opera quotidianamente in prima persona nella giustizia e ben sa cosa significhi impiegare l’arma del diritto penale – e più in generale quella sanzionatoria – per contrastare non già condotte e fatti ben delineati, ma veri e propri fenomeni sociali che hanno radici ben più profonde, ma in tutti coloro che, cittadini e non, quotidianamente vivono e operano nel nostro Paese, i cui spazi di libertà personale, di libera circolazione, di movimento, di riunione, di manifestazione del pensiero, si stanno progressivamente erodendo sull’altare dell’ordine pubblico, malamente inteso quale mero ordre dans la rue. Norme che espandono sensibilmente i poteri repressivi dell’amministrazione, delle forze di polizia e della magistratura producono effetti non solo sul piano materiale delle conseguenze sanzionatorie, ma anche e innanzitutto su quello culturale, rischiando di alimentare nei consociati un serio e fondato timore nell’esercizio delle proprie libertà democratiche.
Al contrario, in un ordinamento democratico, il perseguimento coattivo del tanto anelato ordine pubblico (materiale) – che si ritiene ormai sempre più turbato non solo in caso di commissione di reati, ma anche dal solo pericolo di manifestazioni di piazza o da espressioni, anche dure e aspre, di mera contestazione del potere – deve essere limitato dalla necessità di rispettare i requisiti e i principi, di tipo non soltanto formale ma soprattutto sostanziale, che presiedono all’esercizio del potere. Proprio tali vincoli, divenuti nelle costituzioni contemporanee altrettanti principi, costituiscono l’asse portante dell’ordine pubblico (ideale), cui tanto spesso ci si richiama, e vanno tanto maggiormente assicurati quanto più grave è il momento di crisi.
Il ricorso a strumenti di tipo meramente repressivo nella gestione del dissenso, soprattutto se in contrasto con i principi costituzionali che presiedono all’individuazione degli oggetti e delle tecniche di tutela penale, lungi dal garantire una migliore protezione dello Stato democratico, lo indebolisce. Contribuendo ad accreditare un’immagine autoritaria del potere e delle istituzioni, ma anche dimostrando l’insufficienza dei mezzi ‘ordinari’, si finisce, infatti, per mettere in discussione la validità degli stessi principi e dei valori su cui l’ordinamento si fonda.
E anzi, questa volta la torsione dei principi e delle garanzie democratiche si fa ancora più pericolosa, poiché forse per la prima volta nella storia della giustizia penale, il “tipo d’autore” da contrastare con l’arma punitiva non è più il singolo, ma il gruppo organizzato (“…anche occasionalmente…”) di manifestanti, ancor prima e a prescindere dalla commissione di specifici fatti di reato, del resto già ampiamente e severamente punibili in base alle norme già vigenti.
Desta, infine, preoccupazione come la normazione securitaria e il clima repressivo stiano facendo varco anche nella lettura dei fatti e nelle valutazioni delle condotte operate dalla magistratura, laddove si ricorre alla contestazione di condotte di reati contro l’ordine pubblico ben oltre lo stretto confine del pericolo concreto, oppure laddove si allarga impropriamente la criminalizzazione della istigazione fino a comprimere condotte di mera manifestazione di pensiero. L’interpretazione libera da pressioni politiche ed allarmi e orientata dalla Costituzione dimostra ancora una volta e ha sempre dimostrato di essere l’unica risposta di uno Stato che voglia dirsi ancora di diritto.
L’Esecutivo di Magistratura democratica