Speciale XXI Congresso
Mozione su pena e carcere
MOZIONE SU PENA E CARCERE
Magistratura democratica intende promuovere, con l’avvocatura e con articolazioni della società civile, un grande dibattito e iniziative sul sistema dell’esecuzione della pena detentiva, oggi ancora troppo confuso e colpevolmente distratto. Il carcere deve cessare di essere quel luogo oscuro in cui confinare le insicurezze collettive per divenire il luogo in cui la privazione della libertà venga vista come il percorso necessario per restituire alla società un individuo realmente consapevole.
Va respinto con forza il disegno di una cultura – presente anche in una parte della magistratura - purtroppo fondata sulla convinzione che i problemi che la società non riesce a risolvere possano essere scaricati sul carcere e sulla sua ‘inevitabilità’.
Una nuova stagione di ri-costruzione di un sistema di esecuzione più rispondente al dettato della Costituzione, al senso di umanità (costantemente richiamato nelle pronunce della CEDU), alla dignità della persona e alla tutela dei diritti del detenuto passa attraverso:
a) un ripensamento del sistema delle pene e della loro esecuzione;
b) un nuovo volto alle misure alternative;
c) un ricorso alle nuove forme di giustizia c.d. ‘riparativa’.
In questa direzione, MD intende:
a) sostenere con forza l’approvazione del progetto di legge delega di riforma dell’ordinamento penitenziario chiedendone subito lo stralcio dal testo complessivo di riforma del processo penale;
b) chiedere che si dia al più presto attuazione alle proposte finali degli ‘Stati Generali dell’esecuzione della pena’;
c) promuovere una ragionata riflessione sul sistema dei cc.dd. regimi differenziati (art. 41 bis ord. penit. e circuito ‘alta sicurezza’) soprattutto nel senso di una riconsiderazione delle finalità e dei presupposti;
d) pretendere una ridefinizione del sistema delle preclusioni (art. 4 bis ord. penit.) per dare nuovo slancio e contenuto alla discrezionalità delle decisioni della magistratura di sorveglianza sui percorsi rieducativi del singolo. Ogni riforma in materia penitenziaria non può invero sottrarsi all’individuazione di un punto di equilibrio tra le scelte di politica criminale e penitenziaria (che competono al legislatore) e la sfera di discrezionalità in funzione individualizzante (riservata alla giurisdizione rieducativa) ma sempre nel quadro dei limiti invalicabili costituiti dai diritti fondamentali di ogni individuo, anche colpevole di gravi delitti.
(6 novembre 2016)
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