Le scelte del Ministero sul carcere: anatomia di una trasformazione pericolosa

Il peggioramento costante e drammatico delle condizioni di vita nelle carceri italiane induce a concentrarsi sulla logica dell’emergenza, ma occorre prestare attenzione anche a scelte amministrative e organizzative che rischiano di sterilizzare i principi della fondamentale riforma del 1975 e di allontanare definitivamente l’esecuzione penale dal suo orizzonte costituzionale.

In questo contesto si inserisce il recente riassetto delle Direzioni generali del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, avviato con il dPR n. 189 del 2025. Con questo provvedimento sono state istituite due nuove Direzioni generali: quella delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e quella dei servizi logistici e tecnici del Corpo. Già questa scelta avrebbe richiesto un confronto pubblico e trasparente, ma il vero nodo affiora in uno schema di decreto ministeriale attuativo, in corso di approvazione, che ridefinisce in modo sostanziale gli equilibri interni all’amministrazione.

La Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria, infatti, era configurata come struttura di coordinamento di articolazioni sensibili e decisive come GOM (Gruppo operativo mobile), GIO (Gruppo di intervento operativo), USPEV (Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza) e NIC (Nucleo investigativo centrale), tutte però mantenute – secondo il quadro normativo vigente – alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.

Lo schema di decreto, al contrario, prevede che questi reparti speciali operino alle dipendenze del Direttore generale delle specialità del corpo di polizia penitenziaria, il quale non avrà più una funzione di coordinamento, ma disporrà di un potere di vera e propria direzione.

Non si tratta di una questione terminologica. Il passaggio da un modello di coordinamento a uno di dipendenza incide sulla distribuzione del potere e introduce una torsione organizzativa produttiva di effetti che vanno oltre il piano formale. Essa determina, di fatto, uno spostamento di funzioni operative e strategiche verso una direzione interna al Corpo di polizia penitenziaria, riducendo il ruolo di indirizzo e controllo del Capo del Dipartimento e alterando l’equilibrio complessivo dell’amministrazione, esautorando di fatto, a livello territoriale, i Direttori dal controllo sul settori importanti del proprio istituto e dal ruolo di concreto bilanciamento tra esigenze di sicurezza e funzioni rieducativa e di tutela dei diritti dei detenuti.

Si tratta di un passaggio che si inserisce in una tendenza più ampia, che vede rafforzarsi una visione securitaria e chiusa del carcere, nella quale la dimensione trattamentale e il rapporto con la società vengono progressivamente marginalizzati.

Non è casuale che, in parallelo, si moltiplichino interventi che restringono gli spazi di apertura degli istituti penitenziari, che irrigidiscono le procedure per le attività trattamentali e che riducono o escludono il ruolo e l’apporto dei soggetti esterni.

Né può essere sottovalutata la convergenza di tali scelte con proposte, provenienti da settori della rappresentanza del Corpo, di una più netta separazione e autonomizzazione della polizia penitenziaria.

Il cerchio si chiude con la previsione, all’attenzione del Parlamento, di agenti sotto copertura nelle carceri con compiti e funzioni non chiaramente definiti e al limite (o, a quanto dato apprendere dalla stampa, oltre il limite) della legittimità costituzionale e convenzionale.

Il rischio è quello di una trasformazione silenziosa dell’amministrazione penitenziaria in un sistema sempre più chiuso, autoriferito e sottratto a quei contrappesi istituzionali e sociali che la Costituzione esige.

Le scelte organizzative e amministrative che si profilano rafforzano catene di comando militari verticali, sottraggono il controllo del carcere all’autorità civile del Direttore, accentuano la centralizzazione di funzioni operative, comprese quelle specialistiche. Disegnano, nel complesso, un modello di amministrazione penitenziaria più simile a un apparato di sicurezza che a un’istituzione democratica e costituzionale complessa.

Il pericolo di una tale deriva è tanto maggiore se si confronta con la scelta di concentrare in pochi istituti le sezioni di Alta sicurezza e di 41-bis: il governo dei detenuti più complessi viene accentrato nelle mani della polizia, sottratto alle dinamiche ordinarie degli istituti, consolidando modelli chiusi dove il paradigma della sicurezza prevarrà su ogni altra funzione.

Magistratura democratica avverte l’urgenza di riaffermare che l’esecuzione penale non è un ambito neutro di gestione amministrativa, ma uno spazio costituzionalmente orientato, nel quale si misura la qualità della democrazia e la tenuta dei diritti fondamentali.

Richiama la necessità indifferibile di un confronto pubblico e trasparente su ogni intervento organizzativo e sulle trasformazioni in atto, le quali non possono essere affidate a interventi frammentari e tecnici, ma richiedono una discussione politica e istituzionale ampia e diffusa, al fine di evitare alterazioni irrimediabili del volto costituzionale della pena.


Magistratura democratica

Gruppo carcere

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