L’iniziativa del governo israeliano sulla pena capitale selettiva e l’approvazione della legge

Lo scorso novembre il Comitato per la sicurezza nazionale israeliano, su iniziativa del ministro della Sicurezza Itamar Ben Gvir, ha approvato un emendamento al Codice penale per introdurre la pena di morte per il reato di terrorismo nel caso di attacchi letali contro cittadini israeliani.

Il 30 marzo 2026 il testo della legge, dopo una prima approvazione la settimana precedente, è stato discusso alla Knesset, il parlamento israeliano, e ha ottenuto l’approvazione definitiva con 62 voti a favore, compreso quello del premier Benjamin Netanyahu, e 48 contrari.

La nuova legge prevede effettivamente la pena di morte per terrorismo ma con l’evidente finalità di applicarla solo ai cittadini palestinesi.

Cosa prevede la nuova normativa

In base al testo approvato “Chiunque causi la morte di un cittadino israeliano con l’intento di mettere fine all’esistenza dello stato d’Israele sarà condannato a morte o all’ergastolo”.

La previsione, nella fattispecie,  di una mens rea specificamente correlata all’intento politico di mettere fine all’esistenza dello stato d’Israele rende del tutto chiaro che, nonostante la neutralità formale della norma, astrattamente applicabile a chiunque, l’obiettivo è quello di  colpire unicamente le persone palestinesi accusate di terrorismo.

Nel caso degli abitanti palestinesi della Cisgiordania occupata, giudicati esclusivamente dai tribunali militari israeliani, è poi previsto che sia comminata di default la pena di morte e non ci sia alcun modo di fare appello, ottenere la grazia o la commutazione dell’esecuzione in un ergastolo. Per quanto invece riguarda i palestinesi che vivono in Israele e che hanno cittadinanza israeliana,  saranno i giudici ordinari  a pronunciarsi e potranno, in circostanze eccezionali, commutare la pena capitale nell’ergastolo, con la possibilità per il ministro della Difesa di esprimere un parere in merito. Per arrivare alla condanna capitale non sarà necessaria una richiesta da parte dei pubblici ministeri e sarà sufficiente un voto favorevole della maggioranza dei giudici, senza unanimità. La legge prevede, inoltre,  l’esecuzione per impiccagione entro 180 giorni dalla sentenza,  un limite temporale molto stretto,  che renderà difficile per il condannato fare appello.

Le reazioni internazionali

La legge è stata approvata  nonostante l’invito espresso in una nota congiunta diffusa il 29 marzo 2026 dai Ministri degli Esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito («Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per un disegno di legge che amplierebbe significativamente le possibilità di imporre la pena di morte in Israele» e «siamo particolarmente preoccupati per il carattere di fatto discriminatorio del disegno di legge» e per l’adozione di una legge che rischia «di minare gli impegni di Israele in materia di princìpi democratici» in quanto «la pena di morte è una forma di punizione disumana e degradante, priva di qualsiasi effetto deterrente» e «il rifiuto della pena di morte è un valore fondamentale che ci unisce»).

Anche Amnesty International ha preso una posizione molto dura in merito, affermando che la nuova legge “rafforza il sistema israeliano di apartheid”

Una grave violazione del diritto internazionale e dei diritti umani

Una prima forte problematica della legge ‒ al di là della reintroduzione in sé  e per sé della pena di morte,  ormai considerata una barbarie secondo la visione del diritto internazionale ‒  riguarda la definizione di terrorismo, che è il presupposto per l’applicazione.  

In numerose occasioni i ministri del governo Netanyahu hanno classificato  come “terroristi” tutti i palestinesi della Striscia di Gaza, bambini e generazioni future comprese, tanto che le loro dichiarazioni, come è noto,  sono entrate nel dossier informativo  sulla cui base la  Corte internazionale di giustizia ha ritenuto, con le ordinanze ad interim del 26 gennaio, 28 marzo e 24 maggio del 2024,  concretamente sussistente il rischio di genocidio in atto  del popolo palestinese della Striscia. 

Nelle carceri israeliane sono attualmente reclusi migliaia di detenuti palestinesi, molti dei quali accusati “informalmente” di terrorismo, senza che siano stati formulati a loro carico precisi capi di imputazione e senza aver affrontato un equo processo né aver potuto usufruire  di assistenza legale.

Si tratta, quindi, di una detenzione amministrativa o de facto, considerata anch’essa una violazione del diritto internazionale e dei diritti umani.

Sotto il profilo tecnico, l’ipotesi di un’applicazione selettiva o differenziata della pena di morte viola il divieto assoluto di discriminazione e viene realizzare il proprium di una legislazione antipalestinese con evidenti finalità di discriminazione e persecuzione, riprendendo il filone delle legislazioni razziali,  anch’esse considerate intollerabili e in assoluta violazione del diritto internazionale e dei diritti umani, sia per i palestinesi residenti in Israele sia, ad ancora più forte ragione, per i palestinesi residenti nei territori occupati, posto che  la Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 e  i Protocolli Aggiuntivi  impongono alla potenza occupante l’obbligo di garantire un giusto processo e vietano l’uso della pena di morte come strumento di pressione politica o collettiva.

Ancor più intollerabile è il ventilato ricorso alla retroattività della legge penale.

Si tratta di una violazione frontale dell’articolo 15 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR), che cristallizza il principio universale del nullum crimen, nulla poena sine lege.

Le parole per dirlo

Non è ormai giunto il momento di guardare a costruire una società civile democratica, di cittadini liberi e uguali nelle loro diversità?

E come può uno Stato ebraico, necessariamente fondato sulla supremazia degli ebrei sugli altri cittadini, garantirla? È questa una contraddizione di fondo sta Stato ebraico e Stato democratico, che si perpetua dall’inizio e che è ora necessario sciogliere  se si vuole uscire da questa situazione di guerra, ma anche dallo stallo che ha preceduto la guerra.

(Anna Foa, Il suicidio di Israele, 2024)

Il dovere della comunità giuridica internazionale

Riteniamo che, come giuristi democratici appartenenti alla comunità giuridica internazionale, sia nostro preciso dovere, etico e sociale,  denunciare che la  reintroduzione effettiva della pena capitale nell’ordinamento israeliano – per di più su una base apertamente discriminatoria, essendo di fatto rivolta ai soli cittadini palestinesi –  non rappresenti soltanto una risposta securitaria a un conflitto drammatico, ma configuri un arretramento di civiltà giuridicamente inaccettabile.

Quando lo Stato risponde all’orrore del terrorismo e dei massacri di civili rivendicando il potere di punire con la morte chi già si trova  sotto il suo potere coercitivo, esso non esercita giustizia ma abdica alla propria funzione etica, scivolando pericolosamente verso la logica della rappresaglia.

Nel contesto specifico del conflitto israelo-palestinese, questa deriva assume contorni ancora più inquietanti a causa della stratificazione normativa che già oggi vede coesistere tribunali civili e tribunali militari.

L’introduzione di una sanzione suprema per il reato di terrorismo — fattispecie spesso definita con contorni fluidi e discrezionali e trattata dalle autorità israeliane  con una disciplina processuale nient’affatto trasparente — rischia di istituzionalizzare una forma di diritto penale del nemico, dove la severità della pena non è commisurata al fatto bensì all’appartenenza nazionale o territoriale del reo,  e di reintrodurre, in questo modo, nuove forme di legislazioni persecutorie su base razziale che non possono e non devono mai più trovare alcuna forma di tolleranza politica nella comunità internazionale.

Gruppo Europa e diritto internazionale di Magistratura democratica

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