Da alcuni anni nelle aule di giustizia della nostra Repubblica fondata sul lavoro abbiamo visto, con sempre maggiore frequenza e in tutti i territori, cause relative a condizioni, basiche, molto basiche, di lavoro: azioni per ottenere adeguamenti rispetto a salari inferiori anche alla soglia di povertà, cause risarcitorie di danni anche gravissimi, conseguenti a violazioni spesso macroscopiche di norme precauzionali. A questo contenzioso è seguita una risposta giurisprudenziale efficace: i giudici sono intervenuti facendo il loro lavoro di interpreti e quindi applicando direttamente le norme costituzionali o conformando l’ordinamento interno a quello dell’Unione, attraverso l’interpretazione conforme o la disapplicazione delle disposizioni interne contrarie al diritto UE, in un dialogo sempre ricercato con il Giudice delle leggi e con la Corte di Giustizia.

Il più significativo di questi interventi è stato probabilmente quello della Corte di Cassazione che, con varie sentenze del 2023 (tra cui la 27713/2023), ha dato piena applicazione al principio costituzionale di retribuzione sufficiente, anche a fronte di salari convenuti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In quelle cause agivano lavoratori retribuiti con 800, 900 euro lordi mensili per otto ore di lavoro, a volte di più, cifre inferiori anche ai redditi che segnano la soglia di povertà. Lavoratori però cui era stato applicato un contratto sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative nello specifico settore, perché anche questo succede: quando le disuguaglianze diventano maggiori e i rapporti di forza cambiano, diventa meno efficace anche l’azione delle rappresentanze dei lavoratori. Quelle sentenze della Corte di Cassazione hanno sorretto e agevolato l’azione della magistratura penale, che con gli strumenti suoi propri, ha ottenuto l’adeguamento delle retribuzioni a minimi standard di compatibilità costituzionale in tanti settori, dalla logistica (con l’esemplare vicenda dei riders) ai servizi e al commercio, alla moda.

Oggi, di nuovo, dopo due tentativi falliti nell’estate e poi alla fine del 2025, con quattro emendamenti introdotti in sede di conversione del D.L. 62/2026, le forze di maggioranza provano a “sterilizzare” le conseguenze per le imprese di quelle decisioni, tentando di introdurre una disposizione secondo cui, quando sia stata accertata la violazione delle garanzie previste dall’art. 36 Cost. e sia stato tuttavia provato che il datore di lavoro applica un contratto sottoscritto da associazioni comparativamente più rappresentative (il cosiddetto contratto leader), i lavoratori abbiano diritto alle differenze retributive, cioè alla giusta retribuzione prevista dall’art. 36 Cost., solo dalla data della domanda giudiziale. Nulla, di quella giusta retribuzione, spetterebbe invece per il passato. In altri termini, fino alla data della domanda giudiziale, quei lavoratori sarebbero stati sfruttati legalmente. Per loro un precetto costituzionale – quello contenuto nell’art. 36 – non avrebbe valore.

Gli emendamenti prevedono poi che lo stesso meccanismo si applichi alle cause (anch’esse negli ultimi mesi frequenti) in cui i lavoratori rivendichino la corretta quantificazione della retribuzione corrisposta nei periodi di ferie, in applicazione di diverse decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (da ultimo CGUE 13.1.2022), a fronte di un diverso e più sfavorevole meccanismo di calcolo previsto anche da contratti collettivi sottoscritti da associazioni sindacali dotate di adeguata rappresentatività.

La finalità degli emendamenti è certo quella di tutelare l’affidamento delle imprese che abbiano applicato contratti sottoscritti da sigle sicuramente rappresentative.

E non c’è dubbio che, se le disposizioni in questione fossero approvate, quelle imprese sarebbero tutelate, dato che potrebbero continuare a pagare retribuzioni inadeguate ex art. 36 Cost. fino a che l’adeguamento non sia richiesto giudizialmente. Avendo peraltro ragionevoli aspettative di non dover mai pagare alcunché, considerata la percentuale (comprensibilmente modesta, quasi inesistente nel caso di piccole imprese) di lavoratori che agiscono per tutelare i loro diritti mentre il rapporto di lavoro è ancora in corso.

E’ inevitabile allora chiedersi (e chiedere a chi è chiamato a pronunciarsi su tali emendamenti): è davvero legittimo e meritevole di tutela l’affidamento di chi paga salari sotto la soglia di povertà, in un ordinamento interno e sovranazionale che difende il lavoro come strumento di emancipazione e di autonomia delle scelte di vita? O piuttosto, con interventi come questi, il diritto del lavoro scritto nelle leggi ordinarie, si pone in contrasto con quelle norme fondamentali e diviene, da garanzia in un rapporto tra diseguali, oggetto contundente contro i lavoratori e le lavoratrici più poveri?

L’Esecutivo di Magistratura democratica

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