Sull’art. 8 la Corte Costituzionale

Commento

Sull’art. 8 la Corte Costituzionale

contraddice la legge Fornero

Sull’art. 8 la Corte Cost. contraddice la legge Fornero

di Roberto Riverso

Con la sentenza n. 221/2012 la Corte Cost. ha respinto le questioni di costituzionalità sollevate dalla Regione Toscana, avverso l’art. art 8 della legge di manovra finanziaria (l. 14 settembre 2011 n.148 di conv. del d.l. 13 agosto 2011 n.138 ), intitolato “sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”.

Si tratta, com’è noto, della norma che ha riconosciuto l’efficacia generale dei contratti aziendali o territoriali (“di prossimità”) con capacità derogatoria sulle norme di legge (solo nazionali?) e di contratto nazionale; esponendo così il diritto del lavoro, che ha come sua naturale vocazione quella all’inderogabilità ed all’eguaglianza del trattamento, su tutto il territorio nazionale, al rischio della destrutturazione, di essere cioè frammentato a misura di aziende, stabilimenti, gruppi e singoli territori, se non addirittura di singoli reparti (posto che per le legge le suddette “intese” possono essere “specifiche”).

La costruzione del nuovo diritto derogatorio legata all’ambito territoriale ed aziendale, porta perciò la conseguenza che nell’ambito di una medesima area geografica vi potranno essere consistenti differenziazioni di tutela in rapporto alle mutevoli condizioni di forza dei lavoratori all’interno delle singole aziende (in una si potrà applicare l’art.18 o la conversione in caso di illegittimità del termine, in altra vicina no, e così via).

I contratti locali così sottoscritti sono poi efficaci nei confronti di tutti i lavoratori interessati; e quindi si pongono allo stesso livello della legge, cui derogano. Lo stesso art.8 prevede infatti esplicitamente l’efficacia erga omnes della contrattazione in deroga all’interno della stessa azienda o territorio.

Le questioni di costituzionalità risolte nella sentenza 221/2012 erano state sollevate dalla Regione Toscana esclusivamente sotto il profilo della lesione delle prerogative regionali ai sensi dell’art.117 Cost.

E’ noto che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3/2001, la materia della “tutela del  lavoro” (insieme a quella della “sicurezza sul lavoro”) è stata testualmente attribuita alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni.Da ciò discende che rientri nell’ambito della stessa competenza concorrente tutta la disciplina che riguarda il mercato del lavoro.

E’ pure noto (in base a precedenti pronunce della Corte Cost. ad es. in materia di mobbing, sentenze 231/2005, 384/2005, 401/2007) che il riparto della complessa materia del lavoro si snoda lungo linee di demarcazione articolate, difficili da definire in modo statico e certo, in relazione ad una disciplina che è per sua natura trasversale, esposta a diverse tipi di competenze; tanto da far intravedere un vero e proprio “labirinto delle fonti”.Come risulta dalla stessa giurisprudenza della Corte Cost. successiva alla riforma del titolo V,  vi sono infatti numerose intersezioni tra profili di competenza statale e regionale, per cui sempre più spesso una stessa fattispecie presenta ambiti e profili che insistono sotto le differenti tipologie di competenze descritte nell’art.117 Cost.  (oggetto cioè di competenza concorrente, esclusiva statale, residuale regionale).

In questa nuova pronuncia la Corte Cost. ha ritenuto - con palese self restraint -  di dover ricondurre per intero l’oggetto definito dall’art.8 (definito eccezionale ai sensi dell’art. 14  delle preleggi) unicamente all’interno della materia “dell’ordinamento civile”, appartenente alla competenza esclusiva dello Stato; senza cogliere ed evidenziare le naturali (direi ovvie) ricadute negli ambiti di competenza regionali (riferiti appunto alla tutela e sicurezza del lavoro e dunque al mercato del lavoro ) di una regolamentazione che, attraverso una di serie  di previsioni definite della Corte Cost tassative – ma che obbiettivamente non paiono tali -   demanda ai contratti collettivi di occuparsi a preferenza della legge  ad es. di natura dei rapporti di lavoro, organizzazione del lavoro, mansioni, impianti audiovisivi, trasferimenti dei lavoratori, licenziamenti, ecc..

Sotto questo ultimo aspetto la sentenza della Corte Cost. pone una questione politica seria: perché dopo che per legge (la n. 192/2012; c.d. legge Fornero) si è stabilito che la flessibilità in uscita incide anche su quella in entrata, e che pertanto andava sostanzialmente cancellato l’art.18 dello Statuto dei lavoratori; ora la Corte Cost. dice che non è tecnicamente così, in quanto l'art.8 - che pure potrebbe consentire di delegificare la materia dei licenziamenti  - non tocca invece per niente il piano del mercato del lavoro, su cui le Regioni hanno una competenza concorrente costituzionalmente protetta.

Si tratta di una affermazione che contribuisce a smentire - sia pure sul piano tecnico della distribuzione delle competenze legislative - tutto il teorema su cui è stata fallacemente impiantata la recente controriforma dell’art.18.

Va avvertito comunque che dopo la stessa pronuncia costituzionale non viene meno alcuno degli evidenti profili di illegittimità costituzionale che lo stesso art. 8 presenta nel merito; sopratutto in relazione all’attentato che esso reca ai principi del valore del lavoro e di eguaglianza; oltre che ai principi di libertà sindacale e di integrità della stessa normativa costituzionale. A tale ultimo proposito va anzi rimarcato come nella stessa sentenza 221 (nella parte conclusiva) si lasci del tutto in sospeso e senza risposta (in quanto ritenuto materia di ordinamento civile dello Stato) il sospetto che l’art. 8 violi l’art. 39 (quarto comma) Cost., per mancato rispetto dei requisiti soggettivi e della procedura che il precetto costituzionale impone ai fini di conferire efficacia erga omnes ai contratti.

Roberto Riverso 

17/10/2012

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