
Editoriale
Ordine pubblico democratico
In questi giorni le notizie di cronaca hanno riportato una serie di episodi che richiamano la nostra attenzione sull’uso legittimo della forza pubblica e sul concetto di ordine pubblico.
A Milano tre agenti della polizia municipale, dopo un breve inseguimento, hanno ripetutamente colpito con il manganello una trans già a terra e con le mani alzate e resa innocua dallo spray urticante; a Livorno un carabiniere ha colpito con un calcio in faccia un ragazzo tunisino, già bloccato a terra da un collega dopo essere stato inseguito per una rapina in un supermercato.
Le indagini chiariranno se sussistono singole responsabilità, ma, in entrambi i casi, sono le immagini riprese con i cellulari dai testimoni che ci autorizzano a non avere dubbi sulla sproporzione di tale uso della forza e ad essere preoccupati per un fenomeno che non appare isolato. E’, infatti, immediato il richiamo a quello che, ormai da qualche tempo, accade durante le manifestazioni di piazza, quelle sindacali come quelle studentesche, quando le contestazioni vengono regolate con cariche di alleggerimento dei reparti di polizia, cui segue l’uso dei manganelli anche quando il gruppo dei manifestanti si è già disperso, oppure a quello che è successo a Palermo, durante le commemorazioni della strage di Capaci, dove al corteo della Cgil e degli studenti è stato impedito con la forza di raggiungere l’albero Falcone in via Notarbartolo perché (così la disposizione della Questura) “non recasse disturbo o altra turbativa alla cerimonia”. Anche in questi casi, come nei primi, è evidente l’uso sproporzionato della forza pubblica, qui per contenere il dissenso o anche solo il pericolo del dissenso, là per contenere la marginalità.
Ebbene è urgente ribadire che l’unico ordine che rende legittimo l’uso della forza pubblica è l’ordine pubblico democratico, ovvero quello che trova propri limiti interni nel rispetto e dalla salvaguardia dei principi fondamentali della Costituzione, primi fra tutti il rispetto della persona umana e della sua libertà e dignità, il rispetto della libertà di manifestazione di pensiero e quello della libertà di riunione. E’, quindi, legittimo l’uso della forza pubblica solo come soluzione residuale e strettamente necessaria per impedire che siano aggrediti beni comuni o personali protetti dall’ordinamento, mentre si pone al di fuori dei limiti costituzionali l’uso della forza pubblica diretto a punire le marginalità sociali o a controllare il dissenso o a prevenire il conflitto sociale.
Allo stato democratico non è dato ricorrere alla violenza laddove è in gioco il rispetto della dignità umana e delle libertà politiche e sociali. Chiunque deve poter confidare che alle proprie azioni conseguirà una pena prevista dalla legge solo se la sua condotta sarà riconosciuta illecita a seguito di un giusto processo. Chiunque deve poter confidare che non sono ammesse dalla legge pene corporali.
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