Comunicati
Libertà costituzionali e ordine pubblico
Ieri mattina, a Pisa, reparti della Polizia di Stato in assetto antisommossa hanno impedito a un corteo di studenti riunitosi in via San Frediano, davanti al liceo artistico Russoli, per una manifestazione di solidarietà nei confronti della popolazione palestinese, di accedere a piazza dei Cavalieri, adottando la cosiddetta “carica di alleggerimento” nel corso della quale diversi manifestanti sono stati colpiti con manganellate e hanno subìto lesioni personali.
Siamo perfettamente consapevoli che tutte le circostanze del caso dovranno essere oggetto di un approfondito accertamento ma non possiamo ignorare che, in una lettera pubblica sull’accaduto, i docenti del Liceo Russoli riferiscono che il corteo era assolutamente pacifico e che, senza alcuna ragione evidente, gli agenti in assetto antisommossa hanno chiuso la strada sia in corrispondenza di Piazza Cavalieri che in corrispondenza di Piazza Dante, così impedendo al corteo di muoversi, e poi hanno fatto partire tre cariche contro gli studenti, molti minorenni e tutti disarmati.
I filmati diffusi in rete e dalle agenzie di stampa sembrano in effetti confermare, al netto della necessità di una ricostruzione più completa che senz’altro seguirà, un’evidente sproporzione nell’uso della forza da parte degli agenti, in quanto diverse sono le immagini in cui essi colpiscono con i manganelli ragazzi inermi e li fanno sdraiare a terra, immobilizzandoli, senza alcuna evidente necessità di difesa propria o di terze persone.
A fronte della coincidenza delle immagini con le dichiarazioni dei docenti che hanno assistito ai fatti, avvenuti proprio davanti alla scuola, sentiamo, come magistrati, la necessità di richiamare sin da ora alcuni punti fermi sulla libertà costituzionale di riunione e sui limiti all’uso della forza da parte delle polizie.
Secondo l’articolo 17 della Costituzione, i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
L’articolo 18 della legge in materia di sicurezza pubblica prevede, è vero, l’obbligo per i promotori di una di riunione in luogo pubblico di darne avviso almeno tre giorni prima al questore, ma l’omesso avviso non rappresenta una condizione di illegittimità della riunione né un’automatica presunzione di pericolo per l’ordine pubblico. All’omissione dell’avviso, infatti, consegue solo la facoltà (non l’obbligo), per il questore, di ordinare lo scioglimento della riunione.
Tale facoltà, incidendo su un diritto costituzionalmente garantito, deve essere di stretta interpretazione, il che significa, in primo luogo, che il motivo dello scioglimento deve rigorosamente inerire a ragioni di sicurezza e non al merito o al tema della manifestazione. In secondo luogo, sono previste delle modalità per lo scioglimento della riunione agli articoli 24 e 25 del regolamento di attuazione della stessa legge, le quali non autorizzano in alcun modo un uso indiscriminato o sproporzionato della forza.
L’uso della forza è legittimo solo quando sia inevitabile per effettive ragioni di sicurezza degli agenti e della collettività.
Per questo, nel prendere atto che in questo caso si è fatto ricorso all’uso della forza nei confronti di un corteo composto da studenti per lo più minorenni, e tutti disarmati, ci aspettiamo che le autorità preposte avviino immediatamente tutti gli accertamenti per chiarire questo episodio, compresa l’identificazione degli agenti.
E, proprio in questa prospettiva, torniamo ad auspicare la revisione delle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte in cui esso si pone in frizione con l’art. 17 della Costituzione e l’approvazione di una legge che imponga agli addetti ai servizi di ordine pubblico di indossare elementi identificativi che ne consentano sempre l’individuazione.
Si tratterebbe di una previsione che costituirebbe una garanzia per tutti gli operatori di pubblica sicurezza che svolgono correttamente il loro servizio e, soprattutto, un minimo presidio di garanzia per tutti i consociati che intendono esercitare le loro libertà costituzionali.
L’Esecutivo di Magistratura democratica
24 febbraio 2024
Articoli Correlati
Comunicati
Magistratura democratica sulla nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà
Apprendiamo dalla stampa che il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina del nuovo Garante dei diritti delle persone private della libertà. La scelta è ricaduta sulla persona di Riccardo Turrini Vita, la cui conoscenza del mondo del carcere è fuori discussione.
La questione che ci sentiamo di sottolineare con urgenza è un’altra ed è davvero delicata.
Comunicati
DDL 1660. Se la scelta repressiva alimenta l’insicurezza e la distanza dalle istanze sociali.
In questi giorni è all’attenzione della Camera dei deputati il DDL 1660 [Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario], di iniziativa governativa [proponenti i ministri Crosetto, Nordio, Piantedosi].
Domani potrebbe essere qualunque magistrato
Il caso di Emilio Sirianni
Il mancato riconoscimento della settima valutazione di professionalità a Emilio Sirianni, a causa delle opinioni personali e politiche dallo stesso espresse in conversazioni private intercorse con un conoscente e intercettate nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di quest’ultimo, mette in crisi le libertà costituzionali fondamentali che in uno stato democratico sono riconosciute a tutti i cittadini, magistrati inclusi.
Comunicati
Nuovo scandalo al Consiglio Superiore della Magistratura. Come ritrovare la fiducia nell’istituzione?
Le ultime cronache provenienti dal CSM ci restituiscono crude immagini che costituiscono ulteriore dimostrazione della pericolosa china che stanno percorrendo il sistema di governo autonomo della magistratura e la nostra democrazia: un giudice disciplinare che parla riservatamente con un’incolpata (magistrata, che, inopinatamente, cerca – e, altrettanto inopinatamente, ottiene – un contatto riservato con il “suo” giudice); che si mostra sensibile alle segnalazioni di altri componenti del CSM; che si mostra sensibile alle segnalazioni di “amici degli amici”; che si spinge a rappresentare la disponibilità a usare un occhio di riguardo, per quanto possibile; che esplicitamente afferma di violare il segreto della camera di consiglio.
Comunicati
Ultime nuove in materia penale, tra vuoti selettivi di tutela e misure dannose per i processi e per gli obiettivi del PNRR
Giunge ad un triste epilogo l’epopea, nel diritto penale italiano, del delitto di abuso d’ufficio.
L’articolo 323 del codice penale sin dal 1990 ha subito modifiche che, oltre a intervenire in maniera oscillante sul trattamento sanzionatorio, lo hanno ridefinito più volte nei suoi elementi essenziali. La norma di chiusura nella tutela penale del bene pubblico ha avuto vita non facile.